Servizi di Architettura e Ingegneria: Analisi nelle nuove linee guida ANAC - 3

In riferimento alle linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria contenute nella determinazione ANAC n. 4 del 25 feb...

02/04/2015
In riferimento alle linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria contenute nella determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015 parlerò oggi dell’Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 Euro.
L’affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 Euro è trattato nelle linee guida al paragrafo 2 ma, in verità, per l’affidamento di tali servizi è possibile definire due subcategorie e precisamente quelli di importo inferiore a 40.000 euro e quelli di importo compreso tra 40.000 e 100.000 Euro.

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro - Nelle linee guida viene precisato che, nel caso in cui l’importo a base d’asta dell’affidamento del servizio di architettura e di ingegneria sia inferiore a 40.000 Euro, così come disposto dall’articolo 125, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Per altro la possibilità dell’affidamento diretto è richiamata anche nell’articolo 267, comma 10 del Regolamento n. 207/2010 in cui viene precisato che tali affidamenti devon rispettare, comunque, le norme di cui all’articolo 125, comma 10 del codice e, quindi, nei casi di :
  • risoluzione di un precedente rapporto contrattuale
  • necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso
  • prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti
  • urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili
Nelle linee guida viene, anche richiamata la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornuture n. 8/2011 che tratta, al paragrafo 2, gli affidamenti diretti e cita l’evidente mancato coordinamento delle norme del Codice (art. 125, comma 11 in cui si parla di 40.000 Euro) con quelle del Regolamento (art. 267, comma 10 in cui la soglia è quella originaria di 20.000 Euro), su cui l’Autorità auspicava un intervento del legislatore mai verificatosi. Nelle more, in applicazione dei principi generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse, l’Autorità ha ritenuto che a seguito di una modifica della disciplina introdotta dal Codice, le correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del d.P.R. n. 207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante, devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Pertanto, il valore della soglia di cui all’art. 267, comma 10, del Regolamento deve essere raccordato con quello indicato nell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice.
In ogni caso per l’affidamneto di servizi di importo inferiore a 40.000, nei casi dettagliatamente dettati dall’articolo 125, comma 10 del Codice dei contratti, il responsabile del procedimento negozia, con l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, la percentuale di ribasso sulla prestazione.

Affidamenti di importo compreso tra 40.000 e 100.000 Euro - Nel caso di importo compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, in riferimento all’articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di colluado possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara individuata all’articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti e con invito ad almeno cinque concorrenti, salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette.
Relativamente agli incarichi al di sotto di 100.000 Euro ulteriori indicazioni sono contenute nell’articolo 267 del Regolamento n. 207/2010 in cui, al comma 2, è precisato che la scelta dei soggetti da invitare deve avvenire tramite gli elenchi di operatori economici, all’uopo costituiti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento, assicurando il pieno rispetto del principio di rotazione.
Nelle linee guida viene precisato che, così come indicato dall’art. 267, co. 3 del Regolamento n. 207/2010, per il rispetto del principio di trasparenza, è necessario che all’istituzione dell’elenco di operatori economici si arrivi dopo un’adeguata pubblicità, secondo le modalità di cui all’art. 124, comma 5, del Codice dei contratti, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
  • il richiamo a quanto disposto dall’art. 253, del Regolamento, che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
  • il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
  • il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
  • la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
Nell’avviso le stazioni appaltanti devono indicare l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco.
Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la rotazione e il sorteggio.
L’Autorità ricorda, poi, nella scelta degli operatori economici da invitare, sia essa effettuata mediante l’elenco o tramite indagini di mercato, la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità richiamati dall’art. 267, co. 2, del Regolamento.
Per ultimo, nelle linee guida è precisato che:
  • nell’avviso di selezione devono essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico;
  • la scelta dell’affidatario, così come disposto dall’articolo 267, comma 9 del Regolamento n. 207/2010, debba essere resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici di cui all’art. 66, conna 7, del Codice dei contratti, entro un termine non superiore a quello indicato nell’art. 65, comma. 1 dello stesso Codice.

Il prossimo articolo riguarderà l’affidamenti di incarichi con importo a base d’asta superiore a 100.000 Euro.

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