Servizi di architettura e di ingegneria, CNI: positiva la determinazione ANAC
Servizi di ingegneria e di architettura ad un punto di svolta. E' questo il messaggio che parte dall'incontro organizzato sabato 18 aprile dal Consiglio Nazi...
Servizi di ingegneria e di architettura ad un punto di
svolta. E' questo il messaggio che parte dall'incontro
organizzato sabato 18 aprile dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri.
"Siamo a un punto di svolta" ha commentato Armando Zambrano Presidente del CNI che ha poi aggiunto: "Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Rete delle Professioni Tecniche hanno svolto un'azione efficace, presso il Ministero delle Infrastrutture, l'Anac e il Parlamento, che ha avviato un confronto serrato sui servizi di ingegneria e architettura, avendo come obiettivo finale la tutela della concorrenza".
L'argomento portante della giornata è stata la recente Determinazione n. 4 dell'Anac relativa ai servizi di architettura ed ingegneria, illustrata nel dettaglio nella relazione dell'Ing. Michele Lapenna.
Come precisato dall'Ing. Lapenna, dal 21 dicembre 2013 è entrato in vigore il D.M. n.143 del 31 ottobre 2013 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria ma risulta totalmente inapplicata la norma secondo cui le stazioni appaltanti, nella determinazione dei corrispettivi per gli incarichi di progettazione, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso seguito per la determinazione del suo valore.
Nelle nuova determinazione viene, poi, precisato che non è più consentito alcun automatismo nell'applicazione dell'art.263, comma 1, lett. a) del Regolamento n. 207/2010 relativamente al fatturato globale negli ultimi cinque anni compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta.
Per gli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l'AVCP hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara con le deliberazioni 40/2013 e 92/2012 e il parere sulla normativa 59/2009 ma nel 2014 il 36% dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione) chiede un fatturato almeno 3 volte superiore all'importo a base d'asta.
Il CNI ha, poi, predisposto una scheda di segnalazione con cui è possibile segnalare anomalie che attengono:
"Siamo a un punto di svolta" ha commentato Armando Zambrano Presidente del CNI che ha poi aggiunto: "Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Rete delle Professioni Tecniche hanno svolto un'azione efficace, presso il Ministero delle Infrastrutture, l'Anac e il Parlamento, che ha avviato un confronto serrato sui servizi di ingegneria e architettura, avendo come obiettivo finale la tutela della concorrenza".
L'argomento portante della giornata è stata la recente Determinazione n. 4 dell'Anac relativa ai servizi di architettura ed ingegneria, illustrata nel dettaglio nella relazione dell'Ing. Michele Lapenna.
Come precisato dall'Ing. Lapenna, dal 21 dicembre 2013 è entrato in vigore il D.M. n.143 del 31 ottobre 2013 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria ma risulta totalmente inapplicata la norma secondo cui le stazioni appaltanti, nella determinazione dei corrispettivi per gli incarichi di progettazione, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso seguito per la determinazione del suo valore.
Nelle nuova determinazione viene, poi, precisato che non è più consentito alcun automatismo nell'applicazione dell'art.263, comma 1, lett. a) del Regolamento n. 207/2010 relativamente al fatturato globale negli ultimi cinque anni compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta.
Per gli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l'AVCP hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara con le deliberazioni 40/2013 e 92/2012 e il parere sulla normativa 59/2009 ma nel 2014 il 36% dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione) chiede un fatturato almeno 3 volte superiore all'importo a base d'asta.
Il CNI ha, poi, predisposto una scheda di segnalazione con cui è possibile segnalare anomalie che attengono:
- all'applicazione delle procedure di gara;
- alla individuazione del criterio di aggiudicazione;
- alla determinazione del corrispettivo da borre a base di gara;
- alla corretta identificazione delle classi e delle categorie;
- alla richiesta dei requisiti di partecipazione;
- alla individuazione del ribasso;
- allo scorporo del personale;
- alla richiesta illegittima di cauzioni;
- alla presenza di eventuali altre anomalie.
A cura di Gianluca Oreto | - | Segui @lucaoreto | - |
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