Servizi di architettura e di ingegneria: Contributi sulla consultazione per la revisione delle linee guida
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dovrebbe pubblicare nei prossimi giorni la revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5...
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dovrebbe
pubblicare nei prossimi giorni la revisione ed aggiornamento
della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 recante “Linee
guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
all’ingegneria” e della deliberazione del 3 maggio 2012, n.
49 recante “Quesiti in merito ai servizi di architettura ed
ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.
27”.
Entro il 15 settembre scorso (termine ultimo entro il quale era possibile inviare osservazioni) sono pervenuti i contributi di associazioni di categoria, di stazioni appaltanti e di liberi professionisti che sono state riunite in un unico documento (“contributi”) allegato, nella versione integrale, alla presente notizia.
Tra i contributi evidenzio quello della rete delle Professioni tecniche (RPT).
Nel documento predisposto dalla rete delle Professioni tecniche (Architetti, Agronomi, Chimici, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali, Tecnologi alimentari) viene evidenziato come sia necessario che le nuove linee guida per i Servizi di architettura e di Ingegneria superino una serie di criticità relative:
La Rete delle Professioni tecniche ad ogni criticità da la propria soluzione e per quanto concerne il calcolo dell’importo da porre a base d’asta si augura che Le nuove linee guida ribadiscano inequivocabilmente l’obbligatorietà dell’utilizzazione dei parametri indicati nel D.M. n. 143/2013, in modo da evidenziare alle stazioni appaltanti il grave rischio che le stazioni appaltanti, sottostimando l’importo da porre a base di gara, ricorrano a procedure errate (affidamento diretto, in luogo di procedura negoziata o aperta), determinando gravi carenze di trasparenza e di legalità.
In riferimento ai requisiti di accesso alle gare ed, in particolare all’articolo 263 comma 1 lettera a) del Regolamento n, 207/2010 ed all’articolo 41 comma 2 del Codice dei Contratti, il documento della rete delle Professioni tecniche ribadisce quanto affermato in altre occasioni relativamente alla sovrapposizione di norme ed in particolare il contrasto di una norma di rango secondario (art.263 del Regolamento n. 207/2010) rispetto ad una norma di rango primario (art.41 comma 2 del Codice dei Contratti). L’Autorità ha, più volte, invece, precisato che la disposizione regolamentare (art. 263 del Regolamento n. 207/2010) va coordinata con gli artt. 41 e 42 del Codice, i quali, in relazione agli appalti di servizi e di forniture, disciplinano le modalità di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi da parte dei concorrenti e riconoscono alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine all’individuazione dei requisiti di partecipazione attestanti l’affidabilità professionale dei concorrenti. Tale discrezionalità, tuttavia, incontra il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza rispetto all’oggetto della gara, all’importo dello stesso, alle caratteristiche della prestazione oggetto d’affidamento.
In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non restringere in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi.
Relativamente, poi, ai ribassi eccessivi, la rete delle Professioni tecniche precisa che sarebbe opportuno che, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria d'importo inferiore o pari a 100.000 euro con il criterio del prezzo più basso, l’Autorità suggerisse alle Stazioni Appaltanti di ricorrere sistematicamente alle procedura (art. 124, comma 8 Codice dei Contratti), per l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Per quanto concerne, invece, la suddivisione il lotti della progettazione, i raggruppamenti temporanei le indicazioni della rete della Professioni tecniche sono integralmente rilevabili nel documento allegato.
Ricordo, poi, che L’Autorità nazionale anticorruzione, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie professionali operanti nel settore, ha proceduto alla revisione ed all’aggiornamento delle linee guida in materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.
Il documento posto in consultazione contiene i seguenti 10 paragrafi
Il documento affronta le principali questioni connesse all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ponendo particolare attenzione agli strumenti volti a premiare la qualità della progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani professionisti.
Le linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione) nella quale è contenuta l’analisi di alcune proposte formulate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico nonché di talune norme del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 relative ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.
Entro il 15 settembre scorso (termine ultimo entro il quale era possibile inviare osservazioni) sono pervenuti i contributi di associazioni di categoria, di stazioni appaltanti e di liberi professionisti che sono state riunite in un unico documento (“contributi”) allegato, nella versione integrale, alla presente notizia.
Tra i contributi evidenzio quello della rete delle Professioni tecniche (RPT).
Nel documento predisposto dalla rete delle Professioni tecniche (Architetti, Agronomi, Chimici, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali, Tecnologi alimentari) viene evidenziato come sia necessario che le nuove linee guida per i Servizi di architettura e di Ingegneria superino una serie di criticità relative:
- al calcolo dell’importo da porre a base d’asta;
- ai requisiti di accesso alle gare per l’affidamento;
- alla suddivisione in lotti della progettazione;
- ai raggruppamenti temporanei;
- ai ribassi eccessivi
La Rete delle Professioni tecniche ad ogni criticità da la propria soluzione e per quanto concerne il calcolo dell’importo da porre a base d’asta si augura che Le nuove linee guida ribadiscano inequivocabilmente l’obbligatorietà dell’utilizzazione dei parametri indicati nel D.M. n. 143/2013, in modo da evidenziare alle stazioni appaltanti il grave rischio che le stazioni appaltanti, sottostimando l’importo da porre a base di gara, ricorrano a procedure errate (affidamento diretto, in luogo di procedura negoziata o aperta), determinando gravi carenze di trasparenza e di legalità.
In riferimento ai requisiti di accesso alle gare ed, in particolare all’articolo 263 comma 1 lettera a) del Regolamento n, 207/2010 ed all’articolo 41 comma 2 del Codice dei Contratti, il documento della rete delle Professioni tecniche ribadisce quanto affermato in altre occasioni relativamente alla sovrapposizione di norme ed in particolare il contrasto di una norma di rango secondario (art.263 del Regolamento n. 207/2010) rispetto ad una norma di rango primario (art.41 comma 2 del Codice dei Contratti). L’Autorità ha, più volte, invece, precisato che la disposizione regolamentare (art. 263 del Regolamento n. 207/2010) va coordinata con gli artt. 41 e 42 del Codice, i quali, in relazione agli appalti di servizi e di forniture, disciplinano le modalità di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi da parte dei concorrenti e riconoscono alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine all’individuazione dei requisiti di partecipazione attestanti l’affidabilità professionale dei concorrenti. Tale discrezionalità, tuttavia, incontra il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza rispetto all’oggetto della gara, all’importo dello stesso, alle caratteristiche della prestazione oggetto d’affidamento.
In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non restringere in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi.
Relativamente, poi, ai ribassi eccessivi, la rete delle Professioni tecniche precisa che sarebbe opportuno che, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria d'importo inferiore o pari a 100.000 euro con il criterio del prezzo più basso, l’Autorità suggerisse alle Stazioni Appaltanti di ricorrere sistematicamente alle procedura (art. 124, comma 8 Codice dei Contratti), per l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Per quanto concerne, invece, la suddivisione il lotti della progettazione, i raggruppamenti temporanei le indicazioni della rete della Professioni tecniche sono integralmente rilevabili nel documento allegato.
Ricordo, poi, che L’Autorità nazionale anticorruzione, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie professionali operanti nel settore, ha proceduto alla revisione ed all’aggiornamento delle linee guida in materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.
Il documento posto in consultazione contiene i seguenti 10 paragrafi
- 1. Inquadramento generale
- 2. Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro
- 3. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee
- 4. I requisiti di partecipazione alla gara
- 5. Classi, categorie e tariffe professionali
- 6. Le forme di partecipazione alla gara
- 7. I criteri di aggiudicazione
- 8. Indicazioni sulle modalità di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- 9. La valutazione di anomalia delle offerte
- 10. La verifica e validazione della progettazione
Il documento affronta le principali questioni connesse all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ponendo particolare attenzione agli strumenti volti a premiare la qualità della progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani professionisti.
Le linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione) nella quale è contenuta l’analisi di alcune proposte formulate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico nonché di talune norme del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 relative ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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