Servizi di architettura e di ingegneria: La determinazione del corretto importo a base d'asta

Si è fatto e si fa un gran parlare sul problema legato ai ribassi per le gare relative ai servizi di ingegneria e di architettura ma soltanto pochi hanno pos...

23/03/2011
Si è fatto e si fa un gran parlare sul problema legato ai ribassi per le gare relative ai servizi di ingegneria e di architettura ma soltanto pochi hanno posto il problema legato alla determinazione dell'importo a base di gara che assume un'importanza fondamentale per la scelta della procedura da utilizzare per l'aggiudicazione dei servizi stessi
Gli unici riferimenti possono essere rilevati:
  • nell'articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti che recita testualmente "I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell'affidamento" precisando che nel comma 3 si fa riferimento, in atto, alle tariffe in vigore e, quindi, al D.M. 4/4/2001
  • nell'articolo 262, comma 1 del Regolamento 5 ottobre 2010, n. 270 dove viene precisato che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2 ove motivatamente ritenuti adeguati" precisando che il comma 2 fa riferimento alle tariffe professionali vigenti
  • nella determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" in cui nel paragrafo 5 dove viene trattato il problema relativo alla determinazione dell'importo a base di gara, viene precisato che "Come indicato nel primo paragrafo, il corrispettivo va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con l'allora Ministro dei lavori pubblici (recante "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche", pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno nuovo, emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice, "tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate"."

Ma è bene evidenziare i due principali problemi che si pongono e che sono i seguenti:
  • se il decreto ministeriale 4 aprile 2001 era ritenuto una base di riferimento adeguata per la determinazione dell'importo a base d'asta con gli elaborati che era necessario predisporre per i tre livelli di progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo) quando gli stessi erano definiti negli articolo 18-45 del Regolamento n. 554/1999, lo stesso non potrà dirsi non appena dall'8 giugno prossimo dovranno essere utilizzati gli articoli 17-43 del nuovo Regolamento n. 207/2010;
  • la determinazione dell'importo a base d'asta così com'è fissata sia nella legge che nel Regolamento lascia alle Amministrazioni una discrezionalità che mal si lega sia in positivo che in negativo a quanto esprime l'Autorità di vigilanza nella citata determinazione n. 5 dove evidenzia la necessità che il corrispettivo a base di gara sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi, al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni

Il problema non è quindi, legato al Decreto Bersani ed all'abolizione dei minimi tariffari perché ogni professionista potrà scegliere di applicare ad un corretto importo a base d'asta il ribasso che vorrà applicare ma è legato alla determinazione di un importo a base d'asta che sia congruo per la prestazione richiesta e che non sia legato a scelte arbitrarie.

Mi auguro che i nuovi Consigli nazionali degli Architetti e dei Geologi che si sono già insediati ed il nuovo Consiglio nazionale degli Ingegneri che sarà eletto tra breve portino avanti le adeguate azioni per far si che:
  • gli importi a base di gare per i servizi di architettura e di ingegneria siano determinati in maniera univoca senza alcuna discrezionalità da parte degli Enti appaltanti;
  • venga trovato un sistema affinché gli importi a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria siano sottoposti ad un controllo di congruità preventivo al bando di gara.

A cura di Paolo Oreto
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