Servizi di architettura e di ingegneria: il TAR sull’esonero dall’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali
Servizi di architettura e di ingegneria: costi della manodopera e oneri aziendali a zero sono motivo di esclusione dalla gara?
L'indicazione di un importo pari a zero degli oneri della sicurezza aziendale e del costo della manodopera nei servizi di architettura e di ingegneria è motivo di esclusione dalla gara?
Servizi di architettura e di ingegneria e indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali
Lo chiarisce il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 1482 del 21 novembre 2020 che interviene su un ricorso presentato per l’annullamento degli atti di gara relativi all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità che avevano escluso un raggruppamento tecnico di professionisti (RTP) escluso in quanto è stato indicato un “importo pari a 0 (zero) degli oneri della sicurezza aziendale e del costo della manodopera, a norma dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.”; la commissione di gara ha, in particolare, evidenziato che “come riportato nella recente giurisprudenza, considerato che l’appalto è comprensivo anche dell’attività di Direzione dei lavori da svolgersi nell’ambito del cantiere e della relazione geologica, l’indicazione di oneri di sicurezza aziendali e del costo della manodopera “pari a zero” implica l’esclusione del concorrente per carenza insanabile dell’offerta”: una lacuna, peraltro, che non sarebbe stata sanabile a mezzo del soccorso istruttorio.
Servizi di architettura e di ingegneria: nessuna violazione in caso di indicazione a zero per la manodopera
I Giudici del Tar hanno precisato che il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto evidenziano quanto segue:
- non è contestato tra le parti che la commissione ha valutato l’offerta tecnica dei ricorrenti, conforme a tali prestazioni richieste nel bando, giudicandola peraltro come la migliore (punti 78,40);
- che lo stesso disciplinare ha previsto, all’art. 22, che “ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, l’o.e. dovrà indicare i costi di sicurezza aziendali, propri del professionista e diversi da quelli non soggetti a ribasso e il costo della manodopera”. Sotto tale profilo, non è neppure contestato che i ricorrenti hanno espressamente indicato, nell’offerta economica, che “ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, i costi di sicurezza aziendali, propri del professionista e diversi da quelli non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del 0% (dicasi zero per cento) dell’importo del servizio al netto del ribasso offerto e il costo della manodopera ammonta ad Euro 0 (in cifre), (dicasi zero) (in lettere), ciò in quanto i suddetti professionisti non hanno dipendenti”.
Concludono, quindi, i giudici del Tar che, alla luce dell’effettuata indicazione di un importo a titolo di oneri della sicurezza e costo della manodopera (sebbene quotati “0”) non può essere ravvisata una violazione tale da comportare l’esclusione nel senso prospettato dalla giurisprudenza comunitaria, ad avviso della quale “i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale (…) secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio” (cfr. Corte di Giustizia UE, 2 maggio 2019, n. C-309/18).
Servizi di architettura e di ingegneria e Costi della manodopera: valutare caso per caso
Resta, in ogni caso, la questione se l’indicazione di un costo nullo dovesse, o meno, comportare l’esclusione dalla procedura oggetto del contendere ed i giudici del Tar hanno precisato che tale problematica è strettamente legata all’esatta qualificazione delle prestazioni oggetto della commessa.
Sul punto, deve ritenersi che le prestazioni oggetto dell’affidamento costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando – ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – l’esonero (addirittura) dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Tar continua l’analisi del problema aggiungendo che, nel caso in argomento, così come previsto nel disciplinare di gara, tutte le prestazioni comprendono attività che richiedono, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate” (TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919.
Tra l’altro, in sede di elaborazione della lex specialis l’Amministrazione comunale ha operato un espresso richiamo – in particolare nel disciplinare di gara – alla previsione di cui all’art. 95, comma 10 del codice dei contratti, ma senza dare, a tale richiamo, alcun concreto riscontro nei documenti di gara.
Ora, è proprio il D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a disciplinare il piano operativo di sicurezza (POS) intendendolo come “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato” (art. 89), quindi escludendo che specifici oneri possano ricadere sul professionista che si occupi di progettazione e direzione lavori; piuttosto, è previsto che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, “durante la realizzazione dell’opera (…) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza” (art. 92, comma 1, lett. b), cioè interviene su attività predisposte dall’impresa appaltatrice dei lavori e su quelle esecutrici.
Un ultimo, ed altrettanto qualificante, argomento va, infine, ricondotto alla dichiarazione dei professionisti del RTP ricorrente di non avere dipendenti: hanno, in pratica, attestato l’impegno ad eseguire in modo diretto ed individuale le prestazioni oggetto dell’incarico, il che presuppone che ciascuno disponga della dotazione minima di dispositivi di protezione individuale, proporzionata all’attività da compiere e, più dettagliatamente, definita dal capitolato d’oneri, ove si legge che “i servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere” (art. 17, comma 2).
Una dotazione che, sulla scorta di un criterio di verosimiglianza, non implica l’assunzione di alcuna spesa perché ordinariamente posseduta da qualsiasi professionista del settore ingegneristico e, comunque, certamente non comparabile a quella, notevolmente più articolata e specifica, prescritta per i “lavoratori” dall’allegato VIII del d.lgs. 81/2008 (in tema di protezioni di occhi, capo, mani, vie respiratorie etc.).
Tale assunto è, del resto, confermato sempre dal capitolato d’oneri, ove si è previsto che “il prezzo offerto dall’appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di progettazione, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna” (art. 3, comma 4).
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sentenza TARIL NOTIZIOMETRO