Servizi di architettura e ingegneria: l'ANAC modifica le Linee guida n. 1

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, modificato con la delibera n. 417 del 15 maggio 2019 le linee guida n. 1 recanti “Indirizzi gene...

31/05/2019

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, modificato con la delibera n. 417 del 15 maggio 2019 le linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che entreranno ufficialmente in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso ad opera dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Per esigenze di organicità della materia, l’ANAC ha ritenuto di integrare le indicazioni inerenti il rispetto del principio dell’equo compenso nelle Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018, procedendo, quindi, ad un nuovo aggiornamento delle stesse.

In pratica è stata modificata la rubrica del paragrafo III.2 che è diventata “Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compenso” inserendo nello stesso il subparagrafo III.2.3 con il seguente testo “Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”.

Con l’occasione, l’ANAC ha proceduto ad aggiornare le Linee guida n. 1 anche per alcuni aspetti emersi successivamente alla redazione delle stesse, a seguito di segnalazione da parte di operatori del settore e nell’ambito della consultazione in merito al Bando tipo n. 3 - Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Relativamente, poi, al paragrafo IV rubrucato “Affidamenti”, l’Autorità ha inserito alla fine del paragrafo IV.2.2.3.1 relativo ai “Raggruppamenti e Consorzi stabili” il seguente periodo “La mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante”.

Una ulteriore modifica è stata, poi, quella dell’introduzione al paragrafo VI rubricato “Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” del subparagrafo VI.1.10 in cui è precisato che “Nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al corrispettivo a base di gara, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso di cui dell’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247

In allegato il testo delle nuove linee guida n. 1 (così come modificate dalla citata delibera n. 417 del 15 maggio 2019) e della Relazione illustrativa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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