Servizi di architettura e ingegneria: no ai lavori identici come requisito di partecipazione

Il concetto di "lavori analoghi" non può essere assimilato a "lavori identici" con la conseguenza che è illegittima la clausola del bando che richiede quale ...

09/02/2018

Il concetto di "lavori analoghi" non può essere assimilato a "lavori identici" con la conseguenza che è illegittima la clausola del bando che richiede quale requisito di partecipazione lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria identici a quello in gara.

Lo ha rilevato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 43 del 17 gennaio 2018 con la quale ha risposto all'istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) presentata dall'Ordine degli Architetti di Bologna e dalla stazione appaltante Area Blu S.p.A. in riferimento alla legittimità della clausola di un bando per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria (progettazione/direzione lavori/coordinamento sicurezza) che, ai fini partecipativi, richiede il seguente requisito: "svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali, per importo totale dei lavori non inferiore a, per ciascuna Categoria/ID.Opere: E.22 euro 150.000,00 - S.04 euro 400.000,00 - IA.03 euro 10.000,00".

Con la sua delibera, l'ANAC ha chiarito che la clausola del bando che richiede quale requisito di partecipazione lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali, non è legittima perché, in violazione delle Linee guida n. 1 assimila impropriamente il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con conseguente ingiustificato sacrificio del principio della massima partecipazione.

Ricordiamo, infatti, che le Linee guida ANAC n. 1 prevedono al paragrafo 2.2.2. per l'affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria alcuni requisiti di partecipazione tra i quali lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata