Servizi di ingegneria e architettura: per la partecipazione alle gare pubbliche non serve essere professionisti
La Corte UE sulla possibilità per gli enti senza scopo di lucro di partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura
Qualsiasi ente abilitato ad offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, a prescindere dalla sua forma giuridica, ha diritto a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, anche in caso di ente senza scopo di lucro.
Servizi di ingegneria e architettura: la sentenza della Corte UE
Lo ha stabilito la Corte UE con la sentenza dell'11 giugno 2020, C‑219/19 con la quale è stato evidenziato che lo svolgimento a titolo professionale delle prestazioni di architettura ed ingegneria in via continuativa e remunerata non veicola una presunzione di maggiore affidabilità del soggetto e non potrebbe giustificare, dunque, le correlate limitazioni soggettive poste dalla legislazione nazionale che disciplina le procedura di affidamento.
La Corte UE, intervenuta in una disputa contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione del considerando 14, dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Servizi di ingegneria e architettura: la domanda di pronuncia pregiudiziale
In particolare, la Corte UE è stata chiamata a decidere in merito ad una controversia in cui l'ANAC ha respinto la domanda di iscrizione della ricorrente (ente senza scopo di lucro) nel casellario nazionale delle società di ingegneria e dei professionisti abilitati a prestare servizi di architettura e di ingegneria.
Servizi di ingegneria e architettura: il Contesto normativo UE e italiano
Dopo aver definito il perimetro del diritto UE, la definizione di operatore economico e alcune norme per la partecipazione agli appalti pubblici di servizi, lavori e forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, la Corte UE è passata all'analisi del contesto italiano previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).
Servizi di ingegneria e architettura: chi partecipa alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Nel diritto italiano, l'art. 45 del Codice definisce il concetto di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e il successivo art. 46 istituisce un regime speciale per i servizi di architettura e di ingegneria per cui sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria solo alcuni operatori (precisamente definiti).
Ciò premesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
Servizi di ingegneria e architettura: il caso di specie
Nel caso di specie, il ricorrente è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi del codice civile italiano. Ente con sede in Italia e che si occupa in particolare dello studio delle catastrofi naturali, della previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, della pianificazione, della gestione e del monitoraggio dell’ambiente e del territorio, nonché della protezione civile e ambientale.
Al fine di poter partecipare a gare d’appalto per l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico, tale fondazione ha presentato una domanda di iscrizione nel casellario degli operatori abilitati a prestare servizi di ingegneria e architettura tenuto dall’ANAC. Tuttavia, dato che non rientrava in alcuna delle categorie di operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici, l’ANAC ha emesso una decisione di diniego della domanda di iscrizione, avverso la quale la quale è stato proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio che ha chiesto alla Corte UE se il diritto dell’Unione lasci agli Stati membri la possibilità di adottare definizioni più rigorose per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura.
Servizi di ingegneria e architettura: la decisione della Corte UE
Rispondendo alla domanda, la Corte UE ha rilevato che, in forza della normativa italiana, una fondazione come la ricorrente, che con la propria attività non persegue uno scopo di lucro, non è ammessa a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tale ente sia abilitato in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.
Dopo avere ricostruito il quadro normativo UE e la giurisprudenza della stessa Corte, la sentenza ha confermato che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.
La definizione restrittiva della nozione di «operatore economico» di cui all’articolo 46 del codice dei contratti nel contesto di servizi connessi all’architettura e all’ingegneria sarebbe giustificata dall’elevata professionalità richiesta per garantire la qualità di tali servizi nonché da un’asserita presunzione secondo cui i soggetti che erogano tali servizi in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell’aggiornamento professionale.
Ma, come osservato dalla Commissione europea, il Governo italiano non ha dimostrato l’esistenza di alcuna correlazione particolare tra, da un lato, il livello di professionalità dimostrato nell’ambito della prestazione di un servizio e, di conseguenza, la qualità del servizio fornito, e, dall’altro, la forma giuridica nella quale l’operatore economico che fornisce tale servizio è costituito.
Inoltre, la Corte Ue ha anche escluso che i soggetti che erogano servizi connessi all’architettura e all’ingegneria in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell’aggiornamento professionale. Dunque, qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte UE 11 giugno 2020, C-219/19IL NOTIZIOMETRO