Servizi di progettazione: Il punto sui nuovi parametri e sui criteri per gli importi a base d'asta
Il 23 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 22 luglio 2012 recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri ...
Il 23 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto del
Ministero della Giustizia 22 luglio 2012 recante "Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27".
Al fine di evitare equivoci riteniamo doveroso fare il punto della situazione sui criteri da utilizzareper la determinazione degli importi a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria.
Premesso che tutto nasce con l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con al precisazione che il comma 2 dello stesso è stato modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il testo vigente del citato comma 2 è il seguente:
"2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (primo periodo n.d.r.). Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe (secondo periodo n.d.r.). Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali (terzo periodo n.d.r.). Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi (quarto periodo n.d.r.). I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (quinto periodo n.d.r.). "
E' opportuno precisare che i periodi quarto e quinto (penultimo ed ultimo) sono stati inseriti dal citato decreto-legge n. 83/2012.
C'è, anche, da aggiungere che nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 viene precisato che fino all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo (quarto periodo), del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1/2012.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27 prevede l'emanazione di 3 decreti e precisamente:
Al fine di evitare dubbi ed equivoci riteniamo opportuno evidenziare che l'unico decreto in atto emanato è il primo mentre si ha notizie che sul secondo, già predisposto, si è espresso il Consiglio di Stato.
Nessuna notizia, invece, in merito al terzo decreto che è quello che di fatto porrà termine al periodo transitorio previsto al citato comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012.
Sembra, quindi, abbastanza chiaro che tale periodo transitorio, così come previsto al citato comma 2, terminerà con l'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo (quarto periodo), del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.
La conclusione è, dunque, formalmente e sostanzialmente, abbastanza semplice ed è evidente che, anche, con l'emanazione del decreto della Giustizia contenente i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, sin quando lo stesso non conterrà le classificazioni professionali e non avrà il concerto del Ministero delle Infrastruttureb> e, quindi, non è utilizzabile e, per la determinazione degli importi da porre a base d'asta per i servizi di progettazione dovrà farsi riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 con cui viene precisato che fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle prestazioni professionali, possono continuare ad essere utilizzate le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.
Al fine di evitare equivoci riteniamo doveroso fare il punto della situazione sui criteri da utilizzareper la determinazione degli importi a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria.
Premesso che tutto nasce con l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con al precisazione che il comma 2 dello stesso è stato modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il testo vigente del citato comma 2 è il seguente:
"2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (primo periodo n.d.r.). Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe (secondo periodo n.d.r.). Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali (terzo periodo n.d.r.). Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi (quarto periodo n.d.r.). I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (quinto periodo n.d.r.). "
E' opportuno precisare che i periodi quarto e quinto (penultimo ed ultimo) sono stati inseriti dal citato decreto-legge n. 83/2012.
C'è, anche, da aggiungere che nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 viene precisato che fino all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo (quarto periodo), del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1/2012.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27 prevede l'emanazione di 3 decreti e precisamente:
- il decreto del Minsitro della Giustizia relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente (primo periodo del comma 2, dell’articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012);
- il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cui devono essere stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe (secondo periodo del comma 2, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012);
- il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che pur facendo riferimento ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale deve contenere, anche, le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Al fine di evitare dubbi ed equivoci riteniamo opportuno evidenziare che l'unico decreto in atto emanato è il primo mentre si ha notizie che sul secondo, già predisposto, si è espresso il Consiglio di Stato.
Nessuna notizia, invece, in merito al terzo decreto che è quello che di fatto porrà termine al periodo transitorio previsto al citato comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012.
Sembra, quindi, abbastanza chiaro che tale periodo transitorio, così come previsto al citato comma 2, terminerà con l'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo (quarto periodo), del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.
La conclusione è, dunque, formalmente e sostanzialmente, abbastanza semplice ed è evidente che, anche, con l'emanazione del decreto della Giustizia contenente i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, sin quando lo stesso non conterrà le classificazioni professionali e non avrà il concerto del Ministero delle Infrastruttureb> e, quindi, non è utilizzabile e, per la determinazione degli importi da porre a base d'asta per i servizi di progettazione dovrà farsi riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 con cui viene precisato che fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle prestazioni professionali, possono continuare ad essere utilizzate le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.
A cura di Paolo
Oreto
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