Servizi di progettazione: Norma transitoria per utilizzare i vecchi parametri

L'articolo 5 del Decreto-legge infrastrutture che dovrebbe essere approvato in un prossimo Consiglio dei Ministri viene rubricato "Determinazione dei compens...

25/05/2012
L'articolo 5 del Decreto-legge infrastrutture che dovrebbe essere approvato in un prossimo Consiglio dei Ministri viene rubricato "Determinazione dei compensi da porre a base d’asta per i servizi di architettura e di ingegneria" ed è costituito da due commi.
Nel dettaglio:
  • con il comma 1 viene modificato il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. delle "liberalizzazioni") convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 aggiungento alla fine il seguente periodo: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo II, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi";
  • con il comma 2 vengono introdotte quelle norme transitorie che, attualmente, mancano nell'articolo 9 del citato d.l. n. 1/2012 e viene detto testualmente "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali".

Meglio tardi che mai e finalmente un po' di buon senso anche se a distanza di oltre 4 mesi dall'emanazione del decreto-legge n. 1/2012.
Con buona pace dell'Autorità per la vigilanza che era intervenuta con la deliberazione n. 49 con cui aveva predisposto un meccanismo che avrebbe dato la più ampia discrezionalità nella determinazione degli importi da porre a base d'asta e con buona pace per il tempo speso nel cercare di trovare una soluzione e dei costi sostenuti dall’Autorità stessa e dai rappresentanti delle professioni e, quindi, dalla collettività per risolvere un problema che avrebbe potuto essere risolto già nella conversione in legge del citato decreto-legge n. 1/2012.

Ma consentitemi due ultimi appunti.
Non riesco, ancora, a comprendere la logica della sostituzione del D.M. 4/4/2001 con i nuovi fantomatici "parametri".
Forse sarebbe stato più semplice, utilizzando le norme contenute nel Codice dei contratti prendere come base il D.M. 4/4/2001 ed emanare quel decreto già previsto al comma 2 dell'articolo 92 del Codice dei contratti stesso.

Un altro problema che dovrebbe essere risolto è, anche, quello legato al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 1/2012 (Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1).
Il citato comma 5 non fa altro che generare una grande confusione per quanto concerne il codice dei contratti ed il Regolamento di attuazione anche in considerazione del fatto che nell'articolo 255 del Codice dei contratti viene precisato che “Ogni interrneto normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.”.
Ora, in tale situazione, non sono oggettivamente individuabili quali articoli e quali commi del Codice e del Regolamento vengono abrogati e per evitare ulteriori equivoci sarebbe opportuno la puntuale definizione di tali articoli o, in alternativa, aggiungere all'articolo 5 del nuovo decreto-legge infrastrutture in corso di approvazione, un ulteriore comma 3 con cui venga inserita alla fine del comma 5 del decreto-legge n. 1/2012 la seguente frase “con esclusione di quelle contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Buona domenica a tutti.

A cura di Paolo Oreto
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