Servizi di progettazione: Per il Consiglio di Stato illegittimo l’affidamento ai professionisti locali

Negli affidamenti dei servizi di architettura e di ingeneria, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza vanno s...

22/06/2012
Negli affidamenti dei servizi di architettura e di ingeneria, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza vanno sempre e, comunque, rispettati ed il Consiglio di Stato, sezione quinta, afferma tale principio con la sentenza n. 3469, depositata 13 giugno 2012.

Nella sentenza in argomento, i giudici di Palazzo Spada si sono espressi in ordine alla legittimità di una gara effettuata con procedura negoziata senza bando in cui era stato previsto di invitare soltanto professionisti operanti nel territorio comunale ed hanno convenuto, in particolare, che il principio di non discriminazione impone che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente, quindi, limitazioni di accesso al mercato in ragione dell'ubicazione della sede in un determinato territorio.

In riferimento all'articolo 91 del codice dei contratti, è illegittimo, l'affidamento di un servizio di architettura o di ingegneria, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell'art. 57, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, laddove l’amministrazione abbia seguito il criterio di invito alla procedura negoziata dei soli professionisti operanti nel territorio comunale senza operare uan preventiva selezione sulla base delle caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato.
Nel caso in argomento si tratta di una illegittimità conseguente alla violazione di principi generali di origine comunitaria perché il principio di non discriminazione impone che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente limitazioni di accesso al mercato in ragione dell'ubicazione della sede in un determinato territorio.

In definitiva, dunque, i giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in argomento chiariscono che la scelta di limitare la partecipazione ai professionisti locali, non supportata da un'indagine di mercato necessaria a verificare le professionalità più qualificate con riguardo all'oggetto della proceduta, si è, in definitiva, sostanziata in una limitazione territoriale aprioristica in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La valorizzazione di detto dato territoriale costituisce, quindi, una barriera di accesso in contrasto con i principi comunitari volti a garantire l'affermazione di un mercato comune libero da restrizioni discriminatorie collegate alla nazionalità o alla sede formale.

A cura di Paolo Oreto
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