Servizi tecnici: OICE aggiorna il disciplinare tipo
Il testo recepisce le modifiche introdotte dal Correttivo al Codice Appalti e può essere utilizzato per procedure aperte sopra soglia
Con l’entrata in vigore del Correttivo al Codice Appalti 2023, ovvero del d.Lgs. n. 209/2024, OICE ha aggiornato il disciplinare-tipo relativo alle procedure aperte per servizi di ingegneria e architettura sopra i 140mila euro.
Correttivo Codice Appalti: aggiornato il disciplinare tipo di OICE
I contenuti ripetono in buona parte quelli della versione originaria e, seguendo il Bando tipo 1 aggiornato dall’Anac nel 2023, ne adegua le previsioni alla luce delle specificità dei servizi di ingegneria e architettura, integrandole con le indicazioni ancora applicabili in base al nuovo Codice.
Obiettivo è orientare le SA nella procedura di indizione delle gare in questo specifico ambito, prevedendo tutte le clausole della novella di fine anno, oltre che promuovere così la massima partecipazione degli operatori economici.
Il disciplinare tipo OICE era stato pubblicato dall’Associazione alla vigilia della piena entrata in vigore del nuovo codice appalti, avvenuta il 1° luglio 2023, con l’obiettivo di colmare il vuoto dovuto alla mancata riproduzione, negli allegati al d.lgs. 36/2023 delle indicazioni delle Linee guida Anac 1/2016.
Il rapporto con la disciplina dell'equo compenso
Quella che è stata considerata come una semplificazione, avrebbe invece determinato non poche criticità che, a parere dell’Associazione si sono acuite a seguito dell’impatto che la legge n. 49/2023 sull’equo compenso, coeva al varo del d.lgs. n. 36/2023 ma assolutamente non coordinata con essa.
Da questo punto di vista, per OICE sarebbe esploso un vero e prorpio cortocircuito tra i due provvedimenti, sfociato in contenziosi dove si sono contrapposti due orientamenti giurisprudenziali:
- uno favorevole alla coesistenza dei due sistemi (che legittimava le gare effettuate con ribassi limitati alle sole spese);
- l’altro che non riteneva applicabile la legge 49 alla disciplina dei contratti pubblici e che quindi legittimava le gare in cui si ammetteva il ribasso sia sul compenso sia sulle spese senza alcun limite, ferma restando l’applicazione della disciplina sulla verifica di congruità delle offerte anomale.
Dal monitoraggio degli ultimi 18 mesi di gare, è quindi emerso che in media, in 4 gare su 10 il ribasso è stato limitato alle sole spese, mentre negli altri 6 casi invece, sono stati ammessi ribassi sull’intero importo a base di gara, una scelta fatta propria dalla prima versione del disciplinare-tipo varato dal Consiglio generale OICE nella primavera del 2023.
Equo compenso e appalti pubblici: cosa prevede il Correttivo
L’entrata in vigore, dallo scorso primo gennaio, del d.Lgs. n. 209/2024 avrebbe risolto il problema dal momento che è stato previsto che:
- per gli affidamenti oltre 140mila euro l’importo stimato del contratto da affidare (definito applicando i parametri di cui all’allegato I.13) viene suddiviso in una quota fissa (65%) e in una quota ribassabile (35%). Su quest’ultima quota si potrà effettuare il ribasso (che inciderà su compenso, spese e oneri accessori).
- per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro la quota che potrà essere ridotta viene fissata al 20%;
- per servizi affidati con il criterio dell’OEPV (rapporto qualità/prezzo) la SA fissa un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. Sul punto, OICE, unitamente a Confindustria, aveva anche proposto che questa percentuale fosse definita nella misura massima del 20%, cosa che in ogni caso le stazioni appaltanti possono fare prevedendo tale tetto negli atti di gara.
Inoltre, ricorda OICE che con il d.Lgs. n. 209/2024 è stato aggiunto l’art. 2-bis all’allegato I.13 l’art. 2-bis a mente del quale, nell’ambito degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140.000 euro, i punteggi da attribuire alle offerte economiche sono calcolati secondo la formula non lineare indicata.
Infine, viene accolta positivamente la novità sulla disciplina dei requisiti per l’accesso alle gare, riportando a 10 anni l’arco temporale di riferimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale e ai migliori tre anni dell’ultimo quinquennio, quelli per l’accertamento della capacità economico-finanziaria.
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