Sicilia: Regolamento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili

Sul Supplemento della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 17 agosto 2012 è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 r...

05/10/2012
Sul Supplemento della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 17 agosto 2012 è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 recante " Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11".

Il Decreto presidenziale sancisce l’immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”.
Al fine di accelerare l’iter autorizzativo della costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è istituita apposita commissione composta dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell’energia, dei beni culturali e dell’identità siciliana, dell’ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, dell’urbanistica, del Comandante del Corpo forestale, coordinata dal dirigente generale del Dipartimento dell’energia.

La costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW e delle opere connesse, ubicati:
  • in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;
  • in aree destinate all’estrazione di materiali lapidei;
  • in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
  • all’interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale;
sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata ad esclusione degli impianti ricadenti in:
  • a) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • b) aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali;
  • c) aree appartenenti a territori di più comuni.
Sono esclusi gli impianti eolici con potenza superiore a 60 kW.

Il regime della comunicazione relativa alle attività n edilizia libera viene esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, con esclusione degli impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici collocati a terra ubicati in zone industriali di potenza nominale fino a 1 MWe.

fonte www.regione.sicilia.it
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