Sicurezza Cantieri, Cassazione: Il Coordinatore deve vigilare sin dal primo giorno
“Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si deve recare in cantiere già nella fase iniziale dei lavori, ciò al fine di verificare la risponden...
“Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si deve recare in cantiere già nella fase iniziale dei lavori, ciò al fine di verificare la rispondenza della organizzazione del cantiere con le soluzioni previste nel piano di sicurezza e coordinamento”.
Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 27 aprile 2017, n. 19970) che ha condannato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alla pena di 2.000 euro di sanzione, in continuazione della violazione di cui agli artt. 92, comma 1, lett. b) e 91, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il caso, riguarda un incidente accaduto a un lavoratore, figlio del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, infortunatosi per il ribaltamento in un fossato di un muletto utilizzato durante le operazioni di carico e scarico di materiali, e di cui è stato dichiarato responsabile il Coordinatore della Sicurezza. Ovvero, quante volte, non avendo il legislatore precisato con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, deve visitare il cantiere, e durante quale fase deve garantire la sua presenza.
Anche se nel PSC non era previsto l’uso del muletto - ha sostenuto la suprema Corte - se il coordinatore per la sicurezza si fosse recato in cantiere sin dai primi giorni, si sarebbe accorto della presenza del muletto, e avrebbe potuto adottare i provvedimenti del caso di sua competenza.
Il caso di condanna del Tribunale è andato in ricorso in Cassazione.
Avverso alla predetta pronuncia del Tribunale, l'imputato, Coordinatore della Sicurezza, a mezzo del proprio legale, ha proposto ricorso in Cassazione, basandosi su quattro punti della sentenza.
Mancata coerenza POS e PSC
Col primo motivo il ricorrente ha osservato che il provvedimento impugnato non aveva motivato, circa la mancata coerenza del (POS) piano operativo di sicurezza col (PSC) piano di sicurezza e coordinamento riguardo le operazioni di scarico, carico e stoccaggio dei materiali. Secondo lo stesso, vi sarebbe stata incoerenza nel caso in cui POS e PSC avessero prescritto modalità tra loro incompatibili.
Uso di macchinario non previsto
Con un secondo motivo il ricorrente ha fatto osservare. con riferimento alla presenza del muletto, di avere appreso della sua esistenza soltanto il pomeriggio dell’incidente occorso al figlio del titolare dell'impresa esecutrice mentre lo utilizzava nelle operazioni di carico e scarico.
Cambio dell’area di stoccaggio
Con un terzo motivo lo stesso ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva redatto il piano di sicurezza determinando l'area di carico e scarico in una zona, mentre l'incidente era avvenuto al di fuori del cantiere, in zona diversa, e a sua insaputa, per autonoma scelta del giovane e del padre datore di lavoro.
Movimento merci in zona non autorizzata
Con un quarto motivo, il coordinatore ha fatto osservare che l'area di cantiere disegnata nel piano di sicurezza e coordinamento era assolutamente piana, piatta e priva di fossi, mentre la scelta del titolare dell'impresa e del proprio figlio era stata nel senso di effettuare altrove le operazioni di carico e scarico.
La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte i motivi di appello sono apparsi tutti ruotare attorno al medesimo punto: al mandato di Coordinatore e l’operatività di cantiere.
Variazione del programma dei lavori
Per la Corte, il piano di sicurezza e coordinamento deve porre in essere tutto quanto necessario per disciplinare le operazioni di carico e scarico, "tenendo in conto dei mezzi in dotazione del cantiere secondo il POS, ma e soprattutto anche di eventuali evoluzioni nei lavori che vogliono eventuali modifiche, e far sì che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza alle modificate nei loro PSC".
Necessità di cambiare i mezzi meccanici
Infatti, ha rilevato la suprema Corte "tra le indicazioni contenute all'interno del PSC, nella descrizione dell'allestimento, si fa menzione di un piano di scarico e stoccaggio del materiale attraverso un rullo compattatore, del quale non cì+ traccia nel POS", mentre nel POS dell’impresa esecutrice era previsto l'utilizzo di un autocarro e di un autocarro con gru.
Il coordinatore vigila sull’insediamento del cantiere
Con riferimento poi all’attività del coordinatore la Sez. III ha fatto osservare che vero è che la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n.46991 del 12/11/2015, Porterà e altri, Rv. 265661), ma al riguardo, il provvedimento impugnato ha dato coerentemente conto che l'uso del muletto, a bordo del quale il figlio del datore di lavoro dell’impresa aveva avuto un grave incidente ribaltandosi nel fossato, non era stato estemporaneo, bensì legittimo al fine dell'inizio dell'attività di cantiere che perdurava da un mese. Cosa che – secondo la Corte – se il Coordinatore si fosse presentato in cantiere il primo giorno per la verifica dell'andamento dei lavori, avrebbe rilevato immediatamente e sarebbe , intervenuto a tempo debito.
Il Coordinatore assiste all’apertura del cantiere
Al contrario – rileva la Corte - il coordinatore non si era fatto vedere in cantiere durante le prime tre settimane di apertura, con l’incidente avvenuto poco tempo dopo l'inizio dei lavori “in un momento nel quale ben maggiore avrebbe dovuto essere l'attività di vigilanza, di verifica, anche eventualmente di sanzione”.
La sentenza
Per questi motivi il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato rigettato e riconfermata la sentenza di condanna.
A cura di Salvo Sbacchis
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