Sicurezza ambienti confinati: Regolamento qualificazione imprese
Sulla Gazzetta ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 171 recante "Regolam...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 171 recante "Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma
dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.".
Il provvedimento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il provvedimento consta di 4 articoli che contengono:
Nel provvedimento viene precisato che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
Il provvedimento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il provvedimento consta di 4 articoli che contengono:
- Finalità e ambito di applicazione
- Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Clausola di invarianza finanziaria
Nel provvedimento viene precisato che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
- a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale;
- e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.
A cura di Ilenia
Cicirello
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