Sicurezza sul lavoro, istituito il codice tributo per il pagamento delle multe

Come previsto dall'art. 306, comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. 9, comma 2 del D.L. n. 76/2013), le ammende previste per le contrav...

29/01/2014
Come previsto dall'art. 306, comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. 9, comma 2 del D.L. n. 76/2013), le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate ogni 5 anni in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dall'1 luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione delle suddette sanzioni sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

In attuazione delle suddette disposizioni, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha istituito il "capitolo 2573 - capo 27 - articolo 12", nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle predette maggiorazioni.

Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle suddette somme, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
  • "GAET", denominato "Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76".

    In sede di compilazione del modello di versamento F23:
    • nel campo 6 "codice ufficio o ente", è indicato il codice "VXX", dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'ufficio competente territorialmente, come indicato nella "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari", pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate;
    • nel campo 10 "estremi dell'atto o del documento", sono indicati gli estremi dell'atto con il quale si richiede il pagamento;
    • nel campo 11 "codice tributo", è indicato il codice tributo " GAET".

    A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

D.L. n. 76/2013