Sisma 2016-17, obbligo di verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici in zona a rischio 1 e 2
È stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 23 marzo 2017 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge di conversione de...
È stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 23 marzo 2017 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (leggi news) recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (Gazzetta Ufficiale 09/02/2017, n. 33).
Tra le novità più interessanti, segnaliamo l'inserimento degli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013. La legge di conversione prevede, inoltre, che entro il 31 agosto 2018 ogni immobile scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con priorità per quelli situati nei Comuni individuati dal DL 189/2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
In particolare, la legge di conversione introduce per la prima volta delle norme in materia di interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. In particolare, per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse per ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici di cui all'art.1, commi 161 e 165, della Legge n. 107/2015 (c.d. Buona scuola), come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni interessate dal sisma.
A decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L.128/2013, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio.
Il testo della legge di conversione prevede una modifica delle norme sull'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per l’installazione delle strutture temporanee prevedendo che il sorteggio possa anche essere effettuato nell’ambito degli elenchi regionali, limitando l’invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte all’Anagrafe (leggi news) o negli elenchi prefettizi;
Ricordiamo che il Parlamento avrà tempo fino al 10 aprile 2017 per convertire il Decreto in Legge.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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