Sismabonus: Il DM n. 58/2017 e le asseverazioni aggiornate
Il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017 è stato, negli anni, modificato ed integrato anche negli allegati
Quando si parla di interventi di riduzione del rischio sismico e della relativa detrazione fiscale (c.d. sismabonus) prevista all’articolo 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si può non associare tale comma 4:
- al comma 13 e nello specifico alla lettera b) dello stesso in cui, tra l’altro è precisato che “per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.”;
- al comma 13-bis in cui è precisato, tra l’altro, che “L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121”;
- al comma 14 in cui è precisato, tra l’altro, che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata”
DM 28 febbraio 2017, n. 58 modificato ed integrato nel testo e negli allegati
Fatte queste premesse è corretto precisare che il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 relativo alle “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professioni abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati” è stato, negli anni, modificato ed integrato:
- dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
- dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24;
- dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329,
che, nella versione in atto vigente, è completato, anche, dai seguenti 5 allegati:
- Allegato A contenente le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto stesso;
- Allegato B contenente l’asseverazione del progettista relativa alla classificazione sismica dell’edificio richiamato all’articolo 3, comma 2 del provvedimento.
- Allegato B-1 contenente l’asseverazione del direttore dei lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.
- Allegato B-2 contenente l’asseverazione del collaudatore statico richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.
- Allegato 1 contenente l’attestazione del direttore dei lavori rilasciata per gli stati d’avanzamento dei lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.
Disposizioni contenute nell’articolo 3 del dm n. 58/2017
È opportuno, per ultimo, porre attenzione a tutto l’articolo 3, in atto vigente, del citato dm n. 528/2017, perché:
- come disposto al comma 3 il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori;
- come disposto al comma 4, il direttore dei lavori ed i collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
- come disposto al comma 5 sia l’asseverazione del progettista che le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere depositate allo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento del cosiddetto “sismabonus” di cui all’articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Il DM n. 58/2017 e gli allegati nella versione attuale
Pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla presente il testo in atto vigente del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, con tutti gli allegati, precedentemente dettagliati
Documenti Allegati
Decreto 28/02/2017 coordinato Allegato A Allegato B Allegato B1 Allegato B2 Allegato 1Link Correlati
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