Sismabonus acquisti e sconto in fattura nel 2025: due interpelli, un dubbio normativo

È possibile utilizzare lo sconto in fattura nel 2025 per il sismabonus acquisti? Due diverse risposte dell’Agenzia delle Entrate potrebbero essere potenzialmente in conflitto

di Gianluca Oreto, Cristian Angeli - 22/04/2025

Quando si parla di bonus edilizi e opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), confusione e incertezza sono ormai le parole d’ordine che accompagnano contribuenti, tecnici e imprese.
Centinaia di risposte fornite dalle direzioni regionali e dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate non sono riuscite a colmare i vuoti di una normativa che definire “non impeccabile” è probabilmente un eufemismo.

Sismabonus acquisti e sconto in fattura 2025: le risposte del Fisco

Tra le questioni ancora discusse c’è la possibilità di applicare lo sconto in fattura anche nel 2025 al c.d. “sismabonus acquisti”, la detrazione disciplinata dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Una questione sulla quale si è espressa la Direzione Regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 915-341/2024, fornendo un parere dalla portata tutt’altro che trascurabile. Via libera allo sconto in fattura anche nel 2025, se:

  • la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata entro il 16 febbraio 2023;
  • sono soddisfatti gli altri requisiti previsti dal citato art. 16, comma 1-septies.

In particolare, si legge nella risposta:

  • L’istante potrà fruire del sismabonus acquisti anche nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato nel 2025, nella misura stabilita dal citato articolo 1-septies.1 del d.l. n. 63 del 2013”;
  • L’istante, inoltre, potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione considerato che, alla data del 16 febbraio 2023, è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato”.

Tutto chiaro? Non proprio.

Pochi giorni fa è infatti arrivata la Risposta 16 aprile 2025, n. 107 della Direzione Centrale, che – con tono perentorio – afferma:

…si ricorda che per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal Superbonus la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito è ammessa, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024”.

Due pronunce, due riferimenti temporali diversi. Ma c’è davvero una contraddizione?

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