Sismabonus acquisti: il Fisco sull'asseverazione tardiva
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello chiarendo i presupposti di accesso al sismabonus acquisti in caso di asseverazione tardiva
Quando si parla di sismabonus ordinario o di supersismabonus (sismabonus 110%) uno degli aspetti che ha più creato problematiche in questi primi quasi 4 anni di applicazione è l'asseverazione tecnica.
Sismabonus e asseverazione tecnica: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate
La norma che ha istituito la detrazione fiscale, nella sua formulazione iniziale, prevedeva l'obbligo di allegare all'istanza per la richiesta del titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire) il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione tecnica.
Stiamo parlando dell'asseverazione tecnica prevista dall'art. 3, comma 3 del DM n. 58/2017. Ed è proprio su questo che si parla nella risposta n. 209 del 25 marzo 2021 resa dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito che riguarda le agevolazioni previste dall'art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013, potenziate dall'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Nel dettaglio, si parla del cosiddetto sismabonus acquisti ovvero dell'agevolazione prevista per gli acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di costruzione in zona sismica 1, 2 o 3, mediante interventi di demolizione e ricostruzione anche con variazione volumetrica e alienate entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori.
L'agevolazione prevista dal comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 segue le stesse regole previste per le detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico e, come queste, per il periodo di vigenza previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, sono state potenziate al 110%.
Ma, come spesso è accaduto, la discriminante è data dalla data dell'istanza di richiesta del titolo e dalla contestuale o meno allegazione dell'asseverazione tecnica.
Il caso di specie
Nel caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate, il contribuente istante (impresa di costruzione) ha rappresentato il seguente caso:
- luglio 2019 - i precedenti proprietari dell'immobile hanno chiesto il permesso a costruire;
- aprile 2020 - è stata predisposta la "Relazione alla classificazione sismica della costruzione" e contestualmente è stata presentata la SCIA per la demolizione totale del fabbricato preesistente;
- luglio 2020 - l'istante ha acquistato l'immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione;
- agosto 2020 - l'istante ha chiesto la voltura del citato permesso di costruire dell'immobile;
- settembre 2020 - il Comune competente ha rilasciato il permesso a costruire.
Sismabonus e asseverazione tecnica: le modifiche al D.M. n. 58/2017
Dopo aver rammentato tutti i presupposti normativi previsti per la fruizione del sismabonus ordinario e del suersismabonus istituito dal Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che come previsto dalla norma agevolativa, il sismabonus acquisti è fruibile al ricorrere di tutte le condizioni normativamente previste, che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione presentata risulta che la data della richiesta del Permesso di costruire è del 2 luglio 2019, successiva all'entrata in vigore dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha esteso la detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies anche agli immobili ubicati alle zone 2 e 3.
L'articolo 3, comma 3, del D.M. 58/2017, in vigore al momento della presentazione del permesso di costruire, prevedeva la contestuale presentazione dell'asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo.
Solo successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24 è stato previsto che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Tuttavia tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020). Per questo motivo, l'accesso al sismabonus acquisti è precluso al caso di specie.
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