Sismabonus e asseverazione tardiva: quando si perde la detrazione fiscale?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando l'asseverazione successiva alla presentazione del titolo abilitativo fa perdere il diritto al sismabonus
Lavori per misure antisimiche, ma spese sostenute con asseverazione successiva all'inizio dei lavori. E "scatta" la domanda all'Agenzia delle Entrate sul "sismabonus". Interessante quesito e risposta dell'Agenzia (la numero 508) che chiarisce alcuni concetti riguardanti l'agevolazione fiscale prevista per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.
Il fatto
Una società è proprietaria di un capannone industriale che si trova in zona sismica 3, attualmente dato in affitto. Dopo la presentazione di una Scia, sono iniziati alcuni interventi importanti di ristrutturazione. Secondo la società, il decreto legge numero 34 del 2019, ha esteso la possibilità di fruire del "sisma bonus" anche per i lavori ai fabbricati che si trovano in zona rischio 1 e non solo a quelli in zone a rischio 2 e 3. Ma la società, presentando la Scia, non ha allegato l'asseverazione, perché la zona era inizialmente classificata come rischio 3 e quindi esclusa dal beneficio. Desidera conoscere dunque, se può far valere una asseverazione presentata alla fine dei lavori.
Il Sismabonus
Sono stati tanti i chiarimenti del'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l'applicazione del Sisma Bonus. L'agevolazione, intanto, "è riconosciuta per gli interventi riguardanti immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società, ma destinati alla locazione". La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. E, specifica l'Agenzia, "sono agevolabili gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione".
Ok ai benefici, ma quando valgono?
Bisogna affidarsi al decreto legge numero 63 del 2013 per comprendere i benefici del sismabonus. Questo ha previsto, per il quinquennio dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1 gennaio 2017. Vengono previste maggiori detrazioni quando i lavori consentono all'edificio una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori. La detrazione spetta nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio. All'interno del decreto 63 del 2013 sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.
L'asseverazione tardiva
Pochi dubbi per l'Agenzia delle Entrate con tanto di riferimenti normativi (il decreto ministeriale numero 58 del 2017, il decreto del presidente della Repubblica numero 380 del 2001): "Il progettista dell'intervento strutturale assevera la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato". Poi aggiunge: "Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori". Una asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo "non consente l'accesso alla detrazione".
Scia e asseverazione
Ecco perché, nel caso specifico, l'Agenzia non ha dubbi. E' stata la stessa società a dichiarare di aver presentato l'asseverazione solo dopo la Scia e quindi il deposito "deve essere considerato tardivo in quanto la norma era già in vigore già dall'1 gennaio 2017 e non è stato oggetto di modifiche". Ecco perché "per le spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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