Sismabonus: il beneficio si applica agli interventi con pratica edilizia avviata dopo l'1 gennaio 2017

La detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) è riconosc...

05/11/2019

La detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) è riconosciuto anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese, a patto che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1 gennaio 2017.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 467 del 4 novembre 2019 con la quale è tornata sul problema relativo alla data di inizio delle procedure autorizzatorie relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che possono fruire del c.d. Sismabonus previsto dall'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 che prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Ricordiamo che la norma prevede anche una maggiorazione della detrazione nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

Sulla data di presentazione delle procedure di autorizzazione, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito una chiara risposta che viene di fatto replicata con la nuova n. 467 del 4 novembre 201 con la quale, dopo una rapida sintesi del quadro normativo, viene chiarito che già con circolare 31 maggio 2019, n. 13/E era stato confermato un concetto già affermato nella circolare 27 aprile 2018, n. 7/E. In particolare, a partire dall'1 gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Tenuto conto, inoltre, che, ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 58/2017, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Nella caso oggetto della risposta dell'Agenzia delle Entrate, l'originario Permesso di Costruire (PdC) era stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017. Il 27 luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, secondo l'Agenzia l'Istante non può beneficiare della detrazione d'imposta indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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