Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): modifiche ed integrazioni al Regolamento
Sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del t...
Sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 4 del 5
gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 10 novembre
2011, n. 219 recante "Regolamento recante modifiche e
integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52,
concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)".
Le nuove modifiche sono entrate in vigore il 6 gennaio 2012 e tendono a semplificare l'applicazione del SISTRI alle imprese, in modo da poter dare finalmente l'avvio da un sistema già troppe volte postergato (per ultimo dal Milleproroge, leggi news).
Il Decreto n. 219/2011, oltre a modificare l'articolato del Decreto n. 52/2011, ne va ad abrogare e sostituire anche gli allegati IA (procedura d'iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede SISTRI). Tra le modifiche/integrazioni, segnaliamo:
Da segnalare l'inserimento dell'art. 21-bis - Disposizioni in materia di interoperabilità:
1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è consegnato con le modalità stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità è quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
Le nuove modifiche sono entrate in vigore il 6 gennaio 2012 e tendono a semplificare l'applicazione del SISTRI alle imprese, in modo da poter dare finalmente l'avvio da un sistema già troppe volte postergato (per ultimo dal Milleproroge, leggi news).
Il Decreto n. 219/2011, oltre a modificare l'articolato del Decreto n. 52/2011, ne va ad abrogare e sostituire anche gli allegati IA (procedura d'iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede SISTRI). Tra le modifiche/integrazioni, segnaliamo:
- viene meglio definito il concetto di unità locale, con la sostituzione integrale della lettera l), comma 1, articolo 2, introducendo il nuovo concetto di unità operativa, meglio chiarito con l'inserimento della lettera l-bis) che lo definisce come reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti, che serve per comprendere quanti dispositivi USB siano necessari per ogni operatore;
- in riferimento alla consegna dei dispositivi USB e black box, viene specificato (con l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 8) che dopo il perfezionamento della procedura di iscrizione, che termina con la consegna del dispositivo USB, dei codici di accesso al sistema e dei black box, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/unità operativa /attività soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonché il relativo costo sono indicati nell'allegato IA. Gli operatori iscritti al SISTRI possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità;
- la consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta. Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso;
- in riferimento alla custodia e al fine di consentire la consultazione delle schede, i dispositivi devono essere refi disponibili in qualsiasi momento; ma, nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- per quanto concerne la videosorveglianza, in presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle stesse. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. Inoltre, l'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate.
Da segnalare l'inserimento dell'art. 21-bis - Disposizioni in materia di interoperabilità:
1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è consegnato con le modalità stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità è quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
A cura di Ilenia
Cicirello
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