Sistri e Regolamento n. 78/2016: nuove regole ma problemi vecchi

Il SISTRI torna ancora una volta a far parlare di sé e lo fa con il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 78 del 30 Marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Uff...

31/05/2016

Il SISTRI torna ancora una volta a far parlare di sé e lo fa con il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 78 del 30 Marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Maggio 2016 n.120.

Si attendeva da tanto l’arrivo di questo nuovo regolamento che avrebbe dovuto mettere ordine alla confusione che regna sovrana intorno al sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti il cui fine, ricordiamo, è quello di contrastare i traffici illeciti dei rifiuti.

Appare chiaro ad oggi che la confusione sollevata proprio dal SISTRI, con le sue continue modifiche, non ha di fatto contrastato gli illeciti ma solo inasprito l’opinione che gli operatori del settore avevano nei confronti del sistema informatico.

Ma cosa ha introdotto di nuovo il regolamento? E cosa ha modificato di fatto rispetto a quanto c’è oggi in merito alla tracciabilità informatica dei rifiuti? Spiace dover deludere le aspettative, ma di nuovo c’è veramente poco e le tante sospirate novità (eliminazione black box ecc..) sono tutte rinviate.

Vediamo brevemente i punti salienti della norma, la quale entrerà ufficialmente in vigore l’8 Giugno 2016.

La norma ricalca per sommi capi quanto già conosciamo dei precedenti decreti e solo in alcuni punti introduce delle lievi novità.

Il delegato viene ridefinito come: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziende, è eventualmente delegato dall’ente o impresa all’utilizzo del sistema.
E’ lecito chiedersi come mai sia stato introdotto il termine “eventualmente”. Se consideriamo il delegato quale soggetto munito di certificato per poter apporre la firma digitale sui documenti SISTRI e in virtù di questo chiaramente delegato dall’ente o impresa ad operare, come mai il legislatore ha sentito la necessità di rendere tutto ciò “eventuale”? Vuol dire forse che, prossimamente, potremmo non avere un delegato e che tutto ricada direttamente sull’amministratore o il legale rappresentante?

Per quanti si aspettavano la scomparsa, tanto sospirata, di dispositivi USB e black-box, purtroppo non è così in quanto già tra le nuove definizioni ritroviamo “dispositivo”: il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black-box, nonché il dispositivo USB per l’interoperabilità.

Come si evince il SISTRI rimarca la presenza del dispositivo USB nelle forme che già conosciamo nonché della presenza della black-box. Ciò fa presupporre che se in un prossimo futuro questi dispositivi dovessero essere effettivamente eliminati sarà necessario un ulteriore decreto (che si aggiunge alla sfilza di decreti correttivi già presenti).

Con l’articolo 2 del decreto viene annunciato dal Ministero che saranno necessari uno o più decreti che andranno a definire le procedure operative per:

  • L’accesso al SISTRI;
  • Inserimento e trasmissione dei dati;
  • Procedure particolari.

Ciò potrebbe far presagire che ci saranno delle modifiche sostanziali rispetto alle attuali procedure o forse che in vista del “restyling” funzionale del sistema le procedure potranno essere semplificate e rese maggiormente efficienti.

Maggiori chiarimenti sono invece arrivati sul fronte degli organi di controllo deputati a gestire i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI. L’Arma dei Carabinieri viene deputata ciò e con l’obiettivo di intensificare l’azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, tutte le informazioni detenute dal SISTRI vengono rese disponibili ai fini dell’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

Piccola novità sul fronte dei soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI. I soggetti che sono autorizzati, presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2-bis o 5 per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, sono obbligati ad aderire al SISTRI nella forma di trasportatori solo se sono già iscritti in qualità di produttori.
In questo caso quindi l’impresa sarà tenuta anche all’installazione della black-box sui mezzi autorizzati.

Un occhio di riguardo viene mantenuto sulla Campania che ha sempre avuto un capitolo dedicato nelle norme SISTRI. Con l’articolo 5 sono obbligati all’iscrizione al SISTRI:

  • I centri di raccolta comunali
  • I centri di raccolta intercomunali (autorizzati ai sensi del DM 8 Aprile 2008);

localizzati nel territorio della Campania.

Nulla cambia invece in merito alle attuali procedure di iscrizione, almeno fino a quando non dovessero essere apportate delle modifiche al sistema. Chi aderisce volontariamente al SISTRI potrà utilizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti digitale fino a quando lo riterrà opportuno. Ovviamente decidere di utilizzare il SISTRI per i rifiuti pericolosi e non pericolosi comporta il dover accettare l’intero sistema di gestione digitale e non solo una sua parte.

Per quanto riguarda i Comuni, questi ultimi, indipendentemente dal numero di abitanti non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti. Se non ci sono unità locali con più di dieci dipendenti il comune è tenuto comunque ad iscriversi al SISTRI.

Confermato ancora una volta l’obolo che enti ed imprese pagano per il mantenimento in servizio del sistema SISTRI. Pertanto per chi avesse sperato che finalmente questa “nuova vecchia tassa” fosse stata abolita ci spiace ancora una volta dover infrangere ogni sogno.

Qualche novità compare in merito alla delega della gestione operativa che a parere di chi scrive è un voler rendere nuovamente confusionaria la gestione dei rifiuti.

I soggetti, produttore e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, possono delegare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di diretta emanazione alla compilazione delle registrazioni SISTRI. Ovviamente la piena responsabilità di quanto viene registrato resta in capo all’impresa.

Queste società di servizi possono compilare l’area registro cronologico ogni 45 giorni e comunque prima che i rifiuti vengano movimentati. Una piccola nota a margine di questo articolo è d’obbligo: se l’obiettivo del SISTRI è quello di tracciare in tempo reale la gestione dei rifiuti e se tutti i soggetti che aderiscono al SISTRI hanno dei tempi molto stretti per la compilazione delle proprie aree di competenza, per quale motivo i soggetti che delegano alle associazioni di categoria possono avere a disposizione 45 giorni?

I soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a 200 Kg o 200 litri all’anno hanno un ulteriore semplificazione ossia possono compilare l’area registro cronologico con cadenza trimestrale, a condizione sempre che la compilazione avvenga prima che i rifiuti vengano movimentati.

Ritorniamo quindi alla domanda precedente e che in parte riprendere una domanda che da sempre pongo quando si parla di SISTRI. Perché impostare un sistema di tracciabilità dei rifiuti digitale in tempo reale e dare poi una serie di semplificazioni che potrebbero rendere vano il lavoro? Non è diverso dal voler tracciare i rifiuti pericolosi tralasciando però quelli prodotti dalle imprese con meno di 10 dipendenti.

Vere novità in questo decreto, come si può osservare, non ce ne sono, semplicemente si è ricalcata la struttura del SISTRI attualmente esistente cercando di darne una ripulita, visti i numerosi decreti correttivi che sono intervenuti nel tempo, e si è rinviato il tutto a nuovi decreti attuativi che avranno quindi il compito di costruire le parti mancanti di questa impalcatura e, molto probabilmente, demolirne altre.

Auspichiamo che i decreti attuativi non debbano contraddirsi e correggere volta per volta.

Personalmente ritengo che sarebbe stato più opportuno realizzare un Testo Unico del SISTRI finalmente completo piuttosto che elargire queste briciole solo per dare la parvenza di una certa vitalità in un sistema che è clinicamente morto e sul quale ci si accanisce nel volerlo tener vivo in attesa che resusciti sotto altra forma.

Allo stesso tempo auspichiamo che la nuova forma del SISTRI sia più concreta ed affidabile dell’attuale.
Resta valido l’invito per tutti gli operatori di scaricare il testo del decreto e leggerlo così da poter essere aggiornati su quanto cambierà a partire dal prossimo 8 giugno.

A cura di Ing. Vito la Forgia
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

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