Smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici: 6 mesi in più per avviare la raccolta

In attuazione alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e...

11/01/2007
In attuazione alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, oltre un anno e mezzo fa il Consiglio dei Ministri emanava Decreto Legislativo n.151, pubblicato nella G.U. n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n.135.
Il decreto Legislativo 151/2005 stabiliva le misure e le procedure finalizzate a:
  • a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;
  • b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
  • c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE;
  • d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il Decreto Legislativo 151/2005 all’articolo 20, comma 5 stabiliva anche il termine ultimo di adeguamento che era stato fissato al 31 dicembre 2005.

La mancata emanazione di alcuni decreti attuativi al D.Lgs. 151/2005 ha comportato continue proroghe e l’ultima risale proprio al 28 dicembre dello scorso anno quando con Decreto Legge 300/2006 (cosiddetto decreto milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006) la scadenza di adeguamento al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 è stata fissata non oltre il 30 giugno 2007.

Comunque affinché lo smaltimento, recupero, riciclo e reimpiego dei RAEE diventi effettivamente operativo è indispensabile fissare i regolamenti relativi alle modalità d’iscrizione e funzionamento del Registro nazionale nonché all’istituzione del Comitato di vigilanza e controllo.

Funzioni e compiti del Registro Nazionale sulla gestione dei RAEE
  • Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato deve essere istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE che hanno effettuato l'iscrizione. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettività o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE.
    Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
    Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e di controllo l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività.
Funzioni e Compiti del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE
  • a) predisporre ed aggiornare il registro sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio;
  • b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro;
  • c) calcolare le rispettive quote di mercato dei produttori;
  • d) programmare e disporre, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni e, su campione, sulle comunicazioni previste;
  • e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio;
  • f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero e predisporre le relazioni previste.

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