Smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici: 6 mesi in più per avviare la raccolta
In attuazione alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e...
In attuazione alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento
dei rifiuti, oltre un anno e mezzo fa il Consiglio dei Ministri
emanava Decreto Legislativo n.151, pubblicato nella G.U. n. 175 del
29-7-2005- Suppl. Ordinario n.135.
Il decreto Legislativo 151/2005 stabiliva le misure e le procedure finalizzate a:
La mancata emanazione di alcuni decreti attuativi al D.Lgs. 151/2005 ha comportato continue proroghe e l’ultima risale proprio al 28 dicembre dello scorso anno quando con Decreto Legge 300/2006 (cosiddetto decreto milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006) la scadenza di adeguamento al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 è stata fissata non oltre il 30 giugno 2007.
Comunque affinché lo smaltimento, recupero, riciclo e reimpiego dei RAEE diventi effettivamente operativo è indispensabile fissare i regolamenti relativi alle modalità d’iscrizione e funzionamento del Registro nazionale nonché all’istituzione del Comitato di vigilanza e controllo.
Funzioni e compiti del Registro Nazionale sulla gestione dei RAEE
Il decreto Legislativo 151/2005 stabiliva le misure e le procedure finalizzate a:
- a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;
- b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
- c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE;
- d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La mancata emanazione di alcuni decreti attuativi al D.Lgs. 151/2005 ha comportato continue proroghe e l’ultima risale proprio al 28 dicembre dello scorso anno quando con Decreto Legge 300/2006 (cosiddetto decreto milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006) la scadenza di adeguamento al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 è stata fissata non oltre il 30 giugno 2007.
Comunque affinché lo smaltimento, recupero, riciclo e reimpiego dei RAEE diventi effettivamente operativo è indispensabile fissare i regolamenti relativi alle modalità d’iscrizione e funzionamento del Registro nazionale nonché all’istituzione del Comitato di vigilanza e controllo.
Funzioni e compiti del Registro Nazionale sulla gestione dei RAEE
- Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le
quote di mercato deve essere istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale
dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei
RAEE che hanno effettuato l'iscrizione. All'interno di tale
registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettività o
misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e di controllo l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività.
- a) predisporre ed aggiornare il registro sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio;
- b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro;
- c) calcolare le rispettive quote di mercato dei produttori;
- d) programmare e disporre, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni e, su campione, sulle comunicazioni previste;
- e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio;
- f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero e predisporre le relazioni previste.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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