Società tra professionisti: Chiarimenti dal MiSE
Il Ministero dello Sviluppo economico nella una nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016 inviata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricolt...
Il Ministero dello Sviluppo economico nella una nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016 inviata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Ufficio del registro delle imprese di Trento in risposta ad una richiesta di parere del 14/11/2016 ha precisato che i professionisti iscritti in albi o appartenenti a ordini, che vogliono svolgere attività in forma di società, non possono adottare il tipo societario ordinario di tipo “classico” ma sono tenuti a fare ricorso alla Stp (società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011) e possono usare, soltanto, la forma della Stp, ossia la nuova società tra professionisti.
Nella citata nota il Ministero precisa che “la disciplina inerente le società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile “l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” e ciò quando “lo svolgimento dell’attività professionale “protetta” (o di più attività professionali “protette”) costituisca l’oggetto esclusivo della società stessa: solo tale cornice normativa fornisce, infatti, puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano.”
Non ci sono altre possibilità per poter svolgere la professione in forma aggregata. Quindi, in buona sostanza - è precisato nella nota del Ministero - o si adotta la Stp oppure non si può procedere in società.
La nota ministeriale rimarca, per ultimo, come soltanto la struttura della Stp possa fornire “puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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