Società tra professionisti: L'iscrizione al Registro delle Imprese

Mentre il Regolamento ministeriale di attuazione della legge 183/2011 è entrato in vigore il 22 aprile, arrivano le istruzioni delle camere di commercio per ...

29/04/2013
Mentre il Regolamento ministeriale di attuazione della legge 183/2011 è entrato in vigore il 22 aprile, arrivano le istruzioni delle camere di commercio per l'iscrizione delle Società tra professionisti al registro delle imprese ed un primo orientamento dell'Agenzia delle Entrate nel quale viene precisato che l'utile prodotto dall STP sarà qualificato come lavoro autonomo e sarà, quindi, ripartito tra i soci professionisti.
Per quanto concerne gli adempimenti obbligatori a carico dei soci ed, in particolare, l'iscrizione all'apposito registro camerale, la Camera di commercio di Milano precisa che per consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale regolamentata la STP, costituita ai sensi della legge 183/2011, deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati, secondo questo iter:
  1. la STP si iscrive come società inattiva al registro delle imprese;
  2. successivamente la STP si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza. Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. ‘società multidisciplinare') deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'Ordine/Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo; se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art.7 decreto n. 34/2013)
  3. Infine, quando la STP inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese.

La società tra professionisti (STP), come previsto dall'art.10 della legge n. 183/2011, può essere costituita in forma di:
  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società per azioni e in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa.
La forma dell'atto costitutivo della società tra professionisti è quella prevista dal tipo societario effettivamente utilizzato, così come il relativo regime pubblicitario con le seguenti particolarità:
  • la denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società tra professionisti";
  • l'esercizio dell'attività professionale deve costituire l'oggetto esclusivo della società tra professionisti;
  • la partecipazione di un socio ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione, da parte dello stesso socio, ad altra società tra professionisti;
  • può essere costituita una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali

Ricordiamo, anche, che se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 decreto n. 34/2013) e che per iscrivere la società tra professionisti nel registro delle imprese si deve utilizzare la comunicazione unica con la quale le STP informano della loro costituzione contemporaneamente il registro delle imprese, l'Agenzia delle entrate e gli altri enti interessati.

A cura di Gabriele Bivona
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