Società tra professionisti (STP): L'iscrizione agli albi delle società multidisciplinari

Il Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha recentemente pubblicato una nota recante "L'iscrizione agli albi delle società multidisciplinari....

14/05/2013
Il Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha recentemente pubblicato una nota recante "L'iscrizione agli albi delle società multidisciplinari."
Ricordiamo che il 21 aprile scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di società tra professionisti previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 e che il Consiglio nazionale degli Ingegneri era intervenuto sull'argomento con la circolare n. 203/2013 con cui erano stati forniti chiarimenti in merito a definizioni, caratteristiche e ambiti di operatività, a conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale e obblighi informativi alla clientela (artt. 3-5), a incompatibilità dei soci e requisiti di onorabilità dei soci di investimento e pubblicità (artt. 6 e 7), all’iscrizione al registro delle imprese e all'albo disciplinare (artt. 8 e 9), alla cancellazione dall'albo (art. 10) e al regime disciplinare della società.

Con la nota oggetto della presente notizia, il Consiglio nazionale degli Ingegneri, dopo un'ampia trattazione sulla legge n. 183/2011 e sul Regolamento di attuazione entra nel dettaglio trattando l'obbligo di iscrizione all'albo per le società multidisciplinari ai sensi dell'articolo 8 del DM n. 34/2013 e le incongruenze e le possibili soluzioni.

In merio all'obbligo di iscrizione all’albo per le società multidisciplinari il Centro studi del CNI precisa che, sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo, una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo alla professione "prevalentemente" espletata dalla società, lì dove la prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.
Viene, anche aggiunto che "La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio, tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta".

Per quanto concerne, poi, le incongruenze e le possibili soluzioni, il Centro studi del CNI fa notare come siano evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.
Innanzitutto la norma regolamentare si spinge oltre la previsione legislativa (l'art. 10 L. n. 183/2011) che, a ben vedere, non richiama affatto (neanche indirettamente) la nozione di "prevalenza" dell'attività espletata dalle società multidisciplinari ai fini dell'iscrizione all'albo professionale (il comma 7 prevede esclusivamente che: "la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta".
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Centro studi aggiunge che "Sembra, infatti, intuitivo ritenere che se per assumere un incarico professionale una società tra professionisti monodisciplinare deve essere iscritta all'Albo professionale di riferimento e di conseguenza essere sottoposta al regime disciplinare dell’Ordine/Collegio di appartenenza, una società multidisciplinare deve essere iscritta a tutti gli albi relativi alle professioni esercitate, non fosse altro per consentire un'equa applicazione delle regole deontologiche e del regime disciplinare tipico (e per questo non fungibile con quello di altre professioni) dell’attività professionale esercitata. ".

A cura di Gabriele Bivona
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