Sopralluogo obbligatorio e Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI): chi può assolvere a questo adempimento?
Il TAR interviene chiarendo qual è il soggetto abilitato per conto di un RTI per effettuare il sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gara
Nel caso una gara preveda il sopralluogo obbligatorio, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) partecipante da chi deve fare assolvere questo adempimento previsto dal bando?
Sopralluogo obbligatorio e Rete Temporanea di Imprese (RTI): la sentenza del TAR
Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la sentenza n. 665/2020 con la quale ha fornito interessanti chiarimenti in merito al soggetto abilitato all'effettuazione di un sopralluogo per conto di un RTI.
Il fatto
Viene indetta una gara, attraverso una procedura telematica aperta, per affidare, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione e realizzazione di alcuni lavori di efficientamento ed adeguamento di un impianto di compostaggio. A proporre ricorso, un raggruppamento temporaneo di imprese, escluso perché il sopralluogo obbligatorio non sarebbe stato effettuato da un soggetto idoneo, in quanto, si legge, "privo di poteri di rappresentanza o procura".
Il sopralluogo obbligatorio
Non viene contestato il fatto che il sopralluogo sia o meno avvenuto. Questo è facilmente dimostrabile dal fatto che il Rup abbia rilasciato l'attestato di avvenuto sopralluogo. Nelle gare pubbliche, l'obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale ed è essenzialmente volto a consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle specificità dell'appalto. Per i giudici, il sopralluogo dell'ingegnere delegato (con tanto di delega esibita) dal raggruppamento temporaneo di imprese poi escluso, assolve all'obbligo conoscitivo della regola della "lex specialis". E, scrivono i giudici nella sentenza, lo dice "prima ancora che il diritto, il comune buon senso". Il sopralluogo serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare. Per questo, secondo i giudici, "una provvedimento di esclusione quale quello qui all’esame risulta in sé ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente". Il ricorso è stato dunque accolto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sardegna 30 novembre 2020, n. 665IL NOTIZIOMETRO