Sospensione dei lavori: è necessario richiedere la proroga del permesso di costruire?
Il TAR per la Calabria chiarisce alcuni aspetti che riguardano la sospensione dei lavori e la proroga del permesso di costruire
Mentre la conversione in legge del D.L. n. 125/2020 è ormai alle battute finali con l'inserimento di una norma che proroga la scadenza dei titoli edilizi alla fine dell'emergenza Coronavirus, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria tratta un caso analogo che riguarda gli effetti della sospensione dei lavori sul permesso di costruire.
Sospensione dei lavori e permesso di costruire: la sentenza del TAR
In particolare, con la sentenza n. 1786 del 12 novembre 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria risponde al ricorso presentato per la proroga di un permesso di costruire a seguito della sospensione dei lavori voluta da un Comune per la risoluzione di una problematica di natura tecnica.
Il fatto
In particolare, il caso riguarda i lavori per la realizzazione di una vasca di raccolta liquami, nell'ambito del PINT, il programma integrato di intervento, in cui la società esecutrice aveva rilevato delle problematiche e richiesto all'amministrazione comunale di effettuare un sopralluogo per verificare una eventuale soluzione.
I lavori sono stati fermati per la richiesta alla società da parte del Comune di effettuare una serie di saggi. La giunta comunale ha definito, così, i costi degli ulteriori interventi da effettuare, oltre a delle opere di urbanizzazione. Per questo la società ha richiesto la proroga del permesso di costruire. Per il Comune però, la proroga non era necessaria.
Verbale e provvedimento di sospensione
All'atto della ripresa dei lavori, però, il Comune comunicava alla società che, a seguito di una verifica, era risultato che il permesso di costruire era scaduto, perché decorsi tre anni dall'inizio dei lavori e che il verbale non conteneva alcun provvedimento di sospensione dei lavori. Ecco perché è stato dichiarata decaduta l'autorizzazione. Con una nota il Comune aveva comunicato alla società l'avvio del procedimento di riesame e annullamento in autotutela della nota di decadenza del permesso di costruire, indicando in 30 giorni il termine per l'assunzione del provvedimento. La società ha inviato le proprie osservazioni e comunicato la ripresa dei lavori. Ma il Comune ha confermato che il verbale non conteneva alcuna sospensione dei lavori e dichiarato decaduto il permesso di costruire. Secondo la società, il Comune ha assunto tardivamente i provvedimenti impugnati, essendo già trascorso il termine di 30 giorni. In ogni caso, sempre secondo la società, tenuto conto della sospensione disposta qualche mese prima, il permesso di costruire non può considerarsi decaduto e che comunque la scoperta del manufatto insistente sull’area costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la proroga del permesso.
Sopralluogo e sospensione dei lavori
Intanto, spiegano i giudici del Tar Calabria, "il termine per la conclusione del procedimento non ha carattere perentorio e non determina alcuna decadenza per l’amministrazione "occorre dare atto della difformità tra il verbale di sopralluogo depositato in giudizio dalla ricorrente e quello depositato dal Comune". Infatti, solo nel primo è presente in calce, la seguente dicitura: "Si da atto che dalla data odierna i lavori si intendono sospesi sino a comunicazione di ripresa degli stessi". Invece, il verbale agli atti del Comune nulla dispone in ordine alla sospensione. Ma vale quanto spiegato dall'amministrazione comunale e cioè che il tecnico incaricato non ha nessun potere sulla sospensione dei lavori. Si legge nella sentenza: "La sospensione dei lavori è istituto sconosciuto alla legislazione in materia di permesso di costruire. L’articolo 15 del DPR n. 380/2001 contempla, quale unico atto idoneo a impedire la decadenza del titolo, la proroga, che deve essere richiesta dal privato prima della scadenza dei termini del permesso medesimo, circostanza non avvenuta nel caso di specie. La richiesta, infatti, è stata presentata dalla ricorrente per la prima volta quando tuttavia erano già trascorsi i 3 anni dall’inizio dei lavori. Anche per il suo tenore letterale la previsione del verbale è inidonea a incidere sul titolo edilizio, posto che oggetto della sospensione sono unicamente i lavori e non il permesso di costruire".
Insomma i giudici sono chiari: anche nei casi di urgenza o forza maggiore, "l’interessato che intenda impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia dello stesso". Per questo il ricorso non può essere accettato.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 12 novembre 2020, n. 1786IL NOTIZIOMETRO