Sostituzione infissi, detrazioni fiscali e comunicazione all'Enea
Vuoi sapere se effettuare la comunicazione all'Enea in caso di interventi che non hanno impatto sull'efficienza energetica dell'immobile?
È necessario inviare la comunicazione prevista all'Enea per fruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di interventi che non hanno impatto sull'efficienza energetica dell'immobile?
Angelo L. pone alla nostra redazione la seguente domanda:
"In possesso di una DIA del dicembre 2016 per lavori di ristrutturazione, sto sostituendo, in un immobile non riscaldato, il vecchio portone in legno e le vecchie finestre sempre in legno con un portone blindato e altrettante finestre in PVC con grate che non avranno particolari requisiti di risparmio energetico, e per le quali usufruirò del bonus ristrutturazioni. Al riguardo, al termine dei lavori non occorrerebbe fare alcuna comunicazione all'ENEA in quanto le finestre non rispondono a determinati requisiti energetici, ma solamente a una sostituzione degli infissi con una diversa tipologia di materiale (da legno a PVC) e forma. È così? Ho capito bene?".
Sostituzione infissi, detrazioni fiscali e comunicazione all'Enea: la risposta della redazione
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi.
Strutture edilizie
- riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi
- riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe < 50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
- teleriscaldamento;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
In una delle FAQ pubblicate sul suo portale, l'Enea specifica che la trasmissione dei dati va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Aggiunge anche che la comunicazione non è obbligatoria nel caso si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli infissi in ambienti NON riscaldati ovvero sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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