Start up innovative e incubatori certificati: tutte le agevolazioni fiscali
Sconti, incentivi e semplificazioni per le start-up innovative e gli incubatori certificati. Sono solo alcuni esempi delle agevolazioni previste per le start...
Sconti, incentivi e semplificazioni per le start-up innovative e
gli incubatori certificati. Sono solo alcuni esempi delle
agevolazioni previste per le start up innovative e incubatori
certificati, ovvero per quelle aziende che hanno deciso di guardare
oltre il presente e puntare tutto sul futuro.
A tracciare il quadro della situazione è l'Agenzia delle Entrate con la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E recante "Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati", che chiarisce quanto previsto dal decreto n. 179/2012, meglio noto come "decreto crescita-bis".
In particolare, la sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 contiene alcune disposizioni finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, introducendo un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up. La circolare, dopo una premessa in cui si fa riferimento al D.L. n. 179/2012 è suddivisa nei seguenti capitoli:
Un comunicato dell'Agenzia fa una breve panoramica su alcuni dei chiarimenti forniti nella circolare.
Detrazione Irpef per investimenti in start-up, più spazio agli incentivi - La circolare definisce la platea dei soggetti Irpef che possono beneficiare della detrazione d'imposta. Le Entrate precisano, infatti, che, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19 per cento degli investimenti nelle start-up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari. Agevolazioni ulteriori, con una detrazione che sale al 25 per cento, sono previste per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Il limite massimo di 500mila euro per periodo d'imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Chi, per esempio, investe in due start-up innovative calcolerà il limite di 500mila euro sommando gli investimenti fatti in entrambe le società.
Deduzione Ires per investimenti in start-up, quando l'agevolazione sale al 27% - La circolare fa il punto anche sulle deduzioni degli investimenti, ribadendo che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono beneficiare della deduzione del 20 per cento degli investimenti nelle start up innovative, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta. La deduzione balza al 27 per cento per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.
Credito d'imposta al 35% per nuove assunzioni, tetto a 200mila euro - Le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo) accedono "con modalità semplificate" e in regime "de minimis" al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese).
Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, lo strumento finanziario non fa reddito - La parte di reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell'imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. La circolare precisa, però, che i collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché percettori di redditi diversi.
Start-up innovative, niente test di operatività sulle società di comodo - Alle start-up innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa non è quindi tenuta a fare il test di operatività. Inoltre, ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il "triennio di osservazione" decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.
A tracciare il quadro della situazione è l'Agenzia delle Entrate con la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E recante "Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati", che chiarisce quanto previsto dal decreto n. 179/2012, meglio noto come "decreto crescita-bis".
In particolare, la sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 contiene alcune disposizioni finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, introducendo un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up. La circolare, dopo una premessa in cui si fa riferimento al D.L. n. 179/2012 è suddivisa nei seguenti capitoli:
- Nozione di start-up innovativa e di incubatore certificato
- Non applicazione della disciplina sulle società di comodo
- Strumenti finanziari delle start-up innovative e degli incubatori certificati - incentivi fiscali
- Emissione di strumenti finanziari a fronte di apporti di opere o servizi
- Misure di semplificazione per l'accesso al credito di imposta per assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati
- Incentivi all'investimento in start-up innovative
Un comunicato dell'Agenzia fa una breve panoramica su alcuni dei chiarimenti forniti nella circolare.
Detrazione Irpef per investimenti in start-up, più spazio agli incentivi - La circolare definisce la platea dei soggetti Irpef che possono beneficiare della detrazione d'imposta. Le Entrate precisano, infatti, che, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19 per cento degli investimenti nelle start-up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari. Agevolazioni ulteriori, con una detrazione che sale al 25 per cento, sono previste per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Il limite massimo di 500mila euro per periodo d'imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Chi, per esempio, investe in due start-up innovative calcolerà il limite di 500mila euro sommando gli investimenti fatti in entrambe le società.
Deduzione Ires per investimenti in start-up, quando l'agevolazione sale al 27% - La circolare fa il punto anche sulle deduzioni degli investimenti, ribadendo che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono beneficiare della deduzione del 20 per cento degli investimenti nelle start up innovative, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta. La deduzione balza al 27 per cento per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.
Credito d'imposta al 35% per nuove assunzioni, tetto a 200mila euro - Le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo) accedono "con modalità semplificate" e in regime "de minimis" al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese).
Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, lo strumento finanziario non fa reddito - La parte di reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell'imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. La circolare precisa, però, che i collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché percettori di redditi diversi.
Start-up innovative, niente test di operatività sulle società di comodo - Alle start-up innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa non è quindi tenuta a fare il test di operatività. Inoltre, ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il "triennio di osservazione" decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.
A cura di Gabriele
Bivona
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