Statuto delle imprese: Da oggi più alta la soglia per gli affidamenti semplificati degli incarichi di progettazione

Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 di ieri 14 novembre 2011 è stata pubblicata la legge 11 novembre 2011, n. 180 recante “Norme per la tutela della libertà d'im...

15/11/2011
Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 di ieri 14 novembre 2011 è stata pubblicata la legge 11 novembre 2011, n. 180 recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”.
La legge entra in vigore oggi stesso 15 novembre 2011.

La norma in argomento, con l'articolo 12 rubricato "Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, introduce una semplice modifica all'articolo 91 del Codice dei contratti per mezzo della quale viene detto testualmente "Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28".”.

Nel dettaglio, con la modifica introdotta, a decorrere da oggi stesso, tutti gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo compreso tra 20.000 e 193.000 euro potranno essere affidati dalle stazioni appaltanti diverse dalle autorità governative centrali indicate nell'allegato IV del Codice per mezzo della procedura semplificata prevista dall'articolo 57, comma 6 del codice dei contratti.
Si tratta, in pratica, della procedura di affidamento definita "negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" attraverso la quale possono essere invitati, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Prima dell'approgazione del disegno di legge in argomento, la soglia era per tutti 100.000 euro mentre adesso tale soglia, come abbiamo detto, è stata aumentata a 193.000 euro per tutte le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali indicate nell'allegato IV del Codice per le quali la soglia vine sempre aumentata ma in maniera meno consistente portandola a 125.000 euro.

Ricordiamo, anche, che nell'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge viene precisato che le pubbliche amministrazioni, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a "suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 anche del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento".

Di notevole importanza anche l'articolo 15 rubricato "Contratti di fornitura con posa in opera" per mezzo del quale viene stabilito che il pagamento diretto ai subappaltatori ed ai cottimisti previsto all'articolo 118, comma 3 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.


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