Statuto delle imprese: Meno gare negli incarichi di progettazione

L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, lo scorso 3 novembre, il disegno di legge recante "Norme per la tutela della libertà d'...

07/11/2011
L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, lo scorso 3 novembre, il disegno di legge recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
Successivamente, il provvedimento passerà alla firma del Capo dello Stato ed alla successiva pubblicazione dulla Gazzetta ufficiale.
La norma in argomento, con l'articolo 12 rubricato "Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, introduce una semplice modifica all'articolo 91 del Codice dei contratti per mezzo della quale viene detto testualmente "Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28".”.

Nel dettaglio, con la modifica introdotta, non appena la stessa diventerà legge per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tutti gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo compreso tra 20.000 e 193.000 euro potranno essere affidati dalle stazioni appaltanti diverse dalle autorità governative centrali indicate nell’allegato IV del Codice per mezzo della procedura semplificata prevista dall'articolo 57, comma 6 del codice dei contratti.
Si tratta, in pratica, della procedura di affidamento definita "negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" attraverso la quale possono essere invitati, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Prima dell'approgazione del disegno di legge in argomento, la soglia era per tutti 100.000 euro mentre adesso tale soglia, come abbiamo detto, è stata aumentata a 193.000 euro per tutte le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali indicate nell'allegato IV del Codice per le quali la soglia vine sempre aumentata ma in maniera meno consistente portandola a 125.000 euro.

Nessuna novità, invece, per gli affidamenti i cui importi stimati siano inferiori a 20.000 euro per i quali la soglia è rimasta inalterata ed, infatti dalla puntuale lettura delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 70/2011 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, notiamo come, all'articolo 267, comma 10 del nuovo regolamento n. 207/2010, non sia stato modificato il limite di corrispettivo di 20.000 euro definito, per l'affidamento in economia dei servizi di architettura e di ingegneria; il nuovo testo del citato comma 10, con le modifiche introdotte, è diventato il seguente: "10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo". Tale nuova definizione del comma 10, senza alcun riferimento al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del Codice dei contratti, legato, anche, alla considerazione che nel già citato articolo 267 non viene modificata la soglia dei 20.000 euro, detta immediatamente la condizione che l'innalzamento della soglia da 20.000 a 40.000 euro vale per qualsiasi tipo di servizio ma non per i servizi di architettura e di ingegneria.

Ricordiamo, per ultimo, che nell'articolo 13, comma 2, lettera a) del nuovo Statuto delle Imprese, definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati viene precisato che le pubbliche amministrazioni, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a "suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento".


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