Stress lavoro-correlato: l'approfondimento dell'ANCE
Alcune recenti prese di posizione sui profili giuridici della procedura delineata dalla Commissione impongono alcune precisazioni sulla natura e sulla portat...
Alcune recenti prese di posizione sui profili giuridici della
procedura delineata dalla Commissione impongono alcune precisazioni
sulla natura e sulla portata giuridica delle indicazioni
metodologiche, approvate nella seduta del 17 novembre 2010.
La scelta del Ministero del lavoro e della Commissione è caduta su una lettera circolare perché il Testo unico, a differenza di altre situazioni, non ha ritenuto di far riferimento ad alcuno strumento legale di conoscenza. Dove ha ritenuto necessario recepire il provvedimento in un atto differente, infatti, lo ha chiarito espressamente. Una qualsiasi differente valenza giuridica che si intendesse assegnare alle indicazioni metodologiche (es. circolare interpretativa o esplicativa) sarebbe contrario a legge, perché in contrasto con l'espresso richiamo disposto dal legislatore.
Trattandosi quindi di lettera circolare (e non circolare interpretativa), essa costituisce uno strumento di pubblicità, non potendo certamente innovare ai contenuti del documento approvato dalla Commissione.
La Commissione ha completato l'accordo europeo del 2004, come recepito con l'accordo interconfederale del 2008, integrandone il contenuto con una procedura di valutazione, come richiesto dal legislatore.
La procedura indicata dalla Commissione costituisce una ipotesi minimale di adempimento all'obbligo di legge: qualsiasi volontaria e coerente integrazione non può che migliorare la valutazione, ma è rimessa esclusivamente alla volontà del datore di lavoro.
Pertanto la completezza della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato va definita in relazione al rispetto sia dei contenuti dell'accordo europeo che delle indicazioni procedurali della Commissione consultiva permanente.
L'art. 28 del D.Lgs n. 81/2008 dispone che l'obbligo di valutazione - per ora non operante in quanto differito per legge - decorre dal 31 dicembre 2010 (dopo la modifica introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le disposizioni di legge prevedono infatti che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia condotta secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente. Il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e dunque, il relativo obbligo decorre a fare data dal 31 dicembre 2010.
Questi i riferimenti normativi che, unitamente all'art. 6, comma 8, lett. m-quater del Dlgs n. 81/2008 (che assegna alla Commissione consultiva permanente l'onere di elaborare le indicazioni metodologiche), definiscono i parametri giuridici ai quali la Commissione si è attenuta.
Secondo le indicazioni metodologiche, la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Se, dunque, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010, è evidente che da quella data il datore di lavoro dovrà rispettare le indicazioni della Commissione, ossia avviare il percorso valutativo.
La Commissione ha precisato che la programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Piuttosto, sarebbe contrario alla norma pretendere che al 1° gennaio 2011 la valutazione debba essere stata già completata. Non sarebbe, infatti, tecnicamente possibile rispettare le procedure delineate dalla Commissione, visto che gli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 in tema di stress lavoro-correlato si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2010: non valutare adeguatamente l'incidenza dello stress sui rischi presenti nel luogo di lavoro attraverso i passaggi indicati dalla Commissione potrebbe integrare, infatti, gli estremi del reato di incompleta valutazione dei rischi (art. 55 D.Lgs n. 81/2008).
La Commissione - come noto, composta anche dalle Regioni, quindi dagli organi di vigilanza - ha espressamente chiarito che gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
Si ritiene pertanto che, quando il documento di valutazione dei rischi riporti, già al 31 dicembre 2010, una pianificazione delle attività valutative e queste vengano avviate, in coerenza con i tempi e le modalità indicate nella pianificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, difficilmente potranno avere seguito contestazioni.
Anche nel caso di imprese fino a 10 dipendenti, si consiglia di dare evidenza della valutazione del rischio stress lavoro correlato all'interno dell'autocertificazione, riportando il termine temporale per l'espletamento della valutazione stessa. La scelta delle modalità di effettuazione rimane in capo al datore di lavoro che comunque deve sentire i lavoratori e/o RLS/RLST nell'ambito ad esempio di riunioni aziendali.
Fonte: ANCE
La scelta del Ministero del lavoro e della Commissione è caduta su una lettera circolare perché il Testo unico, a differenza di altre situazioni, non ha ritenuto di far riferimento ad alcuno strumento legale di conoscenza. Dove ha ritenuto necessario recepire il provvedimento in un atto differente, infatti, lo ha chiarito espressamente. Una qualsiasi differente valenza giuridica che si intendesse assegnare alle indicazioni metodologiche (es. circolare interpretativa o esplicativa) sarebbe contrario a legge, perché in contrasto con l'espresso richiamo disposto dal legislatore.
Trattandosi quindi di lettera circolare (e non circolare interpretativa), essa costituisce uno strumento di pubblicità, non potendo certamente innovare ai contenuti del documento approvato dalla Commissione.
La Commissione ha completato l'accordo europeo del 2004, come recepito con l'accordo interconfederale del 2008, integrandone il contenuto con una procedura di valutazione, come richiesto dal legislatore.
La procedura indicata dalla Commissione costituisce una ipotesi minimale di adempimento all'obbligo di legge: qualsiasi volontaria e coerente integrazione non può che migliorare la valutazione, ma è rimessa esclusivamente alla volontà del datore di lavoro.
Pertanto la completezza della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato va definita in relazione al rispetto sia dei contenuti dell'accordo europeo che delle indicazioni procedurali della Commissione consultiva permanente.
L'art. 28 del D.Lgs n. 81/2008 dispone che l'obbligo di valutazione - per ora non operante in quanto differito per legge - decorre dal 31 dicembre 2010 (dopo la modifica introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le disposizioni di legge prevedono infatti che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia condotta secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente. Il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e dunque, il relativo obbligo decorre a fare data dal 31 dicembre 2010.
Questi i riferimenti normativi che, unitamente all'art. 6, comma 8, lett. m-quater del Dlgs n. 81/2008 (che assegna alla Commissione consultiva permanente l'onere di elaborare le indicazioni metodologiche), definiscono i parametri giuridici ai quali la Commissione si è attenuta.
Secondo le indicazioni metodologiche, la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Se, dunque, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010, è evidente che da quella data il datore di lavoro dovrà rispettare le indicazioni della Commissione, ossia avviare il percorso valutativo.
La Commissione ha precisato che la programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Piuttosto, sarebbe contrario alla norma pretendere che al 1° gennaio 2011 la valutazione debba essere stata già completata. Non sarebbe, infatti, tecnicamente possibile rispettare le procedure delineate dalla Commissione, visto che gli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 in tema di stress lavoro-correlato si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2010: non valutare adeguatamente l'incidenza dello stress sui rischi presenti nel luogo di lavoro attraverso i passaggi indicati dalla Commissione potrebbe integrare, infatti, gli estremi del reato di incompleta valutazione dei rischi (art. 55 D.Lgs n. 81/2008).
La Commissione - come noto, composta anche dalle Regioni, quindi dagli organi di vigilanza - ha espressamente chiarito che gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
Si ritiene pertanto che, quando il documento di valutazione dei rischi riporti, già al 31 dicembre 2010, una pianificazione delle attività valutative e queste vengano avviate, in coerenza con i tempi e le modalità indicate nella pianificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, difficilmente potranno avere seguito contestazioni.
Anche nel caso di imprese fino a 10 dipendenti, si consiglia di dare evidenza della valutazione del rischio stress lavoro correlato all'interno dell'autocertificazione, riportando il termine temporale per l'espletamento della valutazione stessa. La scelta delle modalità di effettuazione rimane in capo al datore di lavoro che comunque deve sentire i lavoratori e/o RLS/RLST nell'ambito ad esempio di riunioni aziendali.
Fonte: ANCE
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