Subappalto: ASSISTAL in difesa delle regole del Codice dei contratti pubblici
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAC, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione An...
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAC, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Antimafia e Ambasciata d’Italia permanente presso l’Unione Europea: sono questi i soggetti che in data 31 gennaio 2018 hanno ricevuto la missiva a firma di Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL, in tema di subappalto, come disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, in recepimento della Direttiva Appalti e Concessioni del 2014.
“La questione è grave - afferma Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL - poiché vi è il rischio che si cancelli d’un colpo un sistema di regole che ha trovato nel Codice la tutela dell’ordine pubblico e il giusto equilibrio tra le imprese committenti e i subappaltatori”.
Con ordinanza n.148 del 19 gennaio 2018, il TAR Lombardia Sezione di Milano ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione un quesito relativo all’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, in termini di contraddittorietà o meno con la disciplina comunitaria.
Quanto sopra sebbene il Consiglio di Stato si fosse già espresso sul tema, ritenendo legittimo e non in contrasto con le Direttive dell’Unione, il limite del 30% del subappalto, parere reso anche sulla bozza del decreto correttivo al Codice Appalti; evidentemente, non è sembrato sufficientemente convincente al TAR Lombardia.
Nel malaugurato caso in cui la Corte di Giustizia dell’Unione dovesse accogliere l’obiezione sollevata dal tribunale milanese, verrebbe tra l’altro cancellata con un colpo di spugna una normativa che ha avuto ingresso nella nostra legislazione con la legge antimafia, n. 55/1990 (art. 18).
“Una normativa - prosegue il Presidente di ASSISTAL - che, se da un lato si prefigge l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose (ben noto nel nostro Paese, meno conosciuto nel resto dell’Unione europea), dall’altra mira a tutelare le piccole e medie imprese “super specializzate”, che investono ingenti somme in sperimentazione e tecnologie, ed alle quali la legislazione nazionale consente di partecipare in veste di appaltatori, con possibilità di interfacciarsi direttamente con le stazioni appaltanti”.
L’Associazione, pertanto, auspica che l’istituto del subappalto non sia “stravolto” da una decisione della Corte di Giustizia, cui non sono state rappresentate dal TAR - con l’ordinanza sopra citata - esaustivamente le motivazioni che hanno imposto la necessità di introdurre, con una normativa antimafia, considerata di “ordine pubblico”, norme che rispondono a specifiche esigenze del nostro Paese; giova richiamare le parole della Corte Costituzionale la quale, relativamente alla norma in questione, afferma come la stessa “si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia e persegue essenzialmente […] finalità ed interessi nazionali connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria, in quanto strettamente collegati alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica”.
“Noi auspichiamo - conclude Carlini - che la Corte di Giustizia valuti con la necessaria attenzione la problematica sollevata, confermando l’attuale norma, poiché sono in gioco fattori importanti per l’ordine pubblico, la regolazione del mercato, la qualità delle opere per il committente”.
A cura di Ufficio Stampa ASSISTAL
Documenti Allegati
ordinanza n.148 del 19 gennaio 2018IL NOTIZIOMETRO