Subappalto e piccole imprese: l’ANAC interviene sulle norme per il pagamento da parte della stazione appaltante
Il Presidente ANAC interviene sulle norme per il pagamento da parte della stazione appaltante per i subappalti per microimprese o piccole imprese
Una precisazione dovuta ma mai come adesso arriva in tempo, visto il periodo di crisi economica generalizzata che stiamo vivendo a causa della pandemia da coronavirus.
Subappalto e micro-piccole imprese
Il presidente dell'Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, è intervenuto per puntualizzare alcuni aspetti dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2026 (c.d. Codice dei contratti), soffermandosi, in particolare, sul comma 13, lettera a) che prevede il pagamento diretto, da parte della stazione appaltante, al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori se questi sono una microimpresa o una piccola impresa, oppure in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, o ancora su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Partendo dal presupposto che questa disposizione ha lo scopo di agevolare la partecipazione alle gare da parte di micro e piccole imprese, ponendole al riparo dal rischio dell'inadempimento o del ritardo dei pagamenti da parte dell'appaltatore, l’ANAC ha ricevuto alcune segnalazioni di criticità che rischiano di minare la stabilità economica di queste imprese.
Subappalto, SAL e il rischio ritardi della pubblica amministrazione
Infatti, spiega Busia, "se è vero che la norma da un lato sottrae le micro e piccole imprese dal rischio di insolvenza dell’appaltatore, dall’altro le espone ai ritardi della stazione appaltante nell’emissione dei Sal (stato avanzamento lavori) e nell’esecuzione dei pagamenti, compromettendo, di fatto, l’efficacia del meccanismo di tutela approntato dal legislatore". Per questo l'ANAC spiega meglio la norma che abbiamo citato, e quindi l'articolo 105 (comma 13, lettera a) del Codice dei contratti.
"È vero - dice Busia - che l'articolo in questione prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, e un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse".
Questo vuol dire, spiega il numero uno di Anac, "che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese possono rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante". Questa rinuncia può essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto.
In ogni caso, per tutelare le micro e piccole imprese, aggiunge Busia "nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera C del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante". Si può prevedere nel contratto di subappalto che l'appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore, dietro la presentazione di una regolare fattura, anche a prescindere dall'adozione del Sal da parte della stazione appaltante. "Questo per garantire l'assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il subappaltatore/fornitore - conclude il presidente di Anac - da cui si desume l’applicabilità, allo stesso, delle sole previsioni contrattuali. In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori dell’appalto".
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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