SuperEcobonus: la documentazione da trasmettere all'Enea
Dall'Enea chiarimenti sulla documentazione da trasmettere per avere accesso al superbecobonus (ecobonus 110%) o superbonus
Quale documentazione (tecnica e amministrativa) è necessario trasmettere all'Enea per accedere alla detrazione fiscale del 110% (superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica (superecobonus)?
Superecobonus: la documentazione da trasmettere a Enea
Ha risposto a questa domanda l'ultimo aggiornamento pubblicato dall'Enea l'11 marzo 2021 che entra nel dettaglio fornendo puntualmente le seguenti informazioni:
- documentazione tecnica;
- documentazione amministrativa;
- adempimenti ulteriori il caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Ecobonus 110%: la documentazione tecnica
La documentazione tecnica da inviare a Enea tramite la piattaforma telematica (Portale SuperEcobonus 110) è costituita dall'asseverazione redatta da un tecnico abilitato ai sensi del Decreto MiSE 6 agosto 2020 che attesta:
- che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti tecnici;
- la congruità dei costi degli stessi interventi.
Allegati obbligatori da caricare insieme alla asseverazione sono:
- APE Convenzionale ante operam;
- APE Convenzionale post operam
- Polizza assicurativa con massimale adeguato
- Fatture delle spese sostenute
- Computo metrico
L'Asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato, unitamente alla stampa in originale della «Scheda Descrittiva» degli interventi, riportante il codice CPID 3 assegnato dal Portale SuperEcobonus 110 firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario, vanno conservate dal soggetto beneficiario della detrazione fiscale.
Altra documentazione che il soggetto beneficiario deve conservare è:
- Copia della relazione tecnica, di cui all’art 8, comma 1, del
D.Lgs. n. 192/05:
- se la data lavori è antecedente il 6 ottobre 2020, il riferimento normativo è il DM 26/06/2015 (c.d. Decreto Requisiti minimi);
- se la data lavori è post 6 ottobre 2020, il riferimento normativo è il DM 06/08/2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici);
- APE (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni nello stato finale e con tutti i servizi energetici presenti nella situazione post intervento, in conformità al DM 26 06 2015 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (o legge regionale equivalente);
- Nel caso degli interventi sull’involucro opaco e trasparente schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione. Nel caso di intervento trainante di coibentazione dell’involucro, anche certificazione CAM e caratteristiche de i materiali isolanti;
- Nel caso di interventi sugli impianti di climatizzazione invernale schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37 08 nel caso di interventi riguardanti gli impianti.
Ecobonus 110%: la documentazione amministrativa
Per quanto concerne la documentazione amministrativa, il soggetto beneficiario delle detrazioni fiscali dovrà conservare:
- titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare(Permesso di Costruire, SCIA, CILA);
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali;
- dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile;
- fatture relative alle spese sostenute ovvero certificazione delle somme corrisposte dal condòmino per gli interventi sulle parti comuni;
- ricevuta del bonifici «parlanti» bancari o postali;
- stampa della e mail ricevuta dall’ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l’asseverazione è stata trasmessa.
Documentazione necessaria in caso di sconto in fattura o cessione del credito
Nel caso in cui si opti per una delle opzioni alternative alla detrazione fiscale diretta, previste dall'art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), sconto in fattura o cessione del credito, il contribuente dovrà provvedere alla produzione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n 241/1997 dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati
Per maggiori informazioni, rimandiamo alla lettura dello Speciale Superbonus 110% alla nostra guida dalla A alla Z.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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