Superbonus 110%: Il “Decreto Requisiti” non è in vigore
E’ indubbio, dunque, che per l’applicazione del Superbonus 110% esistono due regimi dettagliatamente indicati nell’articolo
Si è proprio così il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico emanato il 6 agosto 2020 con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è ancora in vigore per il semplice fatto che così è scritto al comma 4 dell’articolo 12 del decreto stesso che così recita “Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Decreto ancora non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
Da una dettagliata indagine effettuata sulle Gazzette pubblicate a partire dal 7 agosto e sino ad oggi abbiamo accertato che il decreto interministeriale non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, probabilmente perché lo stesso non ha avuto ancora il visto della Corte dei Conti e, quindi, le disposizioni contenute nello stesso unitamente ai seguennti allegati:
- Allegato A (Requisiti da indicare n ell' asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali),
- Allegato B (Tabella di sintesi degli interventi),
- Allegato C (Scheda dati sulla prestazione energetica),
- Allegato D (Scheda informativa),
- Allegato E (Requisiti degli interventi di isolamento termico),
- Allegato F (Requisiti delle pompe di calore),
- Allegato G (Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa),
- Allegato H (Collettori solari),
- Allegato I (Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A),
non sono, ancora, in vigore.
Periodo transitorio sino all’entrata in vigore del decreto
Per definire quali norme sono in vigore sino all’entrata in vigore del più volte citato "Decreto requisiti", viene in aiuto il comma 1 dello stesso articolo 12 che con grande semplicità afferma che “Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007”.
Decreto del MISE 19 febbraio 2007
Basta leggere il Decreto del MISE 19 febbraio 2007 per rendersi conto che lo stesso ha una portata certamente inferiore al nuovo Decreto 6 agosto 2020 e che, a parte il numero ridotto di articoli non contiene gli allegati dall’A all’I precedentemente citati con tutto quello che comporta un’applicazione del superbonus senza il nuovo “Decreto requisiti”.
Tra l’altro l’articolato del Decreto MISE 19/02/2007 è totalmente diverso da quello del Decreto del MISE 6/8/2020 ed è, del tutto, inadeguato ad essere utilizzato per l’applicazione del Superbonus 110% di cui all’articolo 119 del Decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020.
Ecco chi continuerà ad applicare il previgente decreto MISE 19/02/2007
Purtroppo tutti coloro che hanno iniziato i lavori dall’1 luglio 2020 e sino all’entrata in vigore del nuovo “decreto requisiti” che coinciderà con la pubblicazione dello stesso non potranno fare altro che fare riferimento al più volte citato Decreto del MISE 19/02/2007 per il fatto stesso che così è precisato al comma 1 dell’articolo 12 del “decreto requisiti”; tra l’altro leggendo, attentamente, il comma 3 dell’articolo 119 del Decreto-legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nello stesso, relativamente agli interventi che possono beneficiare del Superbonus 110%, si fa riferimento ai requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e, quindi, implicitamente, al decreto MISE 19/02/2020.
Doppio regime per il Superbonus 110%
E’ indubbio, dunque, che per l’applicazione del Superbonus 110% esistono due regimi e nel dettaglio:
- un primo regime vigente nel caso di inizio dei lavori (comprovato dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) effettuato dall’1 luglio 2020 e sino al giorno della data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del cosiddetto “Decreto requisiti” che dovrà rispettare il Decreto MISE 19/02/2007;
- un secondo regime nel caso di inizio dei lavori dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del cosidetto “Decreto Requisiti” e sino ad una data compatibele con spese effettuate entro il 31 dicembre 2020 che dovrà rispettare il "Decreto requisiti".
A cura di arch. Paolo Oreto
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