Superbonus 110%: applicabile anche ai muri di contenimento?

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito sulla possibilità di applicare il suoperbonus alla ricostruzione del muro di contenimento di un condominio

di Redazione tecnica - 02/02/2021

È possibile portare in detrazione fiscale al 110% le spese sostenute per la ricostruzione del muro di contenimento di un condominio?

Superbonus 110%, condomini e muro di contenimento

È il nuovo interessante quesito a cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 68 dell'1 febbraio 2021. L'istanza, presentata da un condominio, chiede se è possibile applicare le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) alla spese sostenute per la ricostruzione del muro di contenimento di confine del condominio. che versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell'edificio residenziale di cui è pertinenza.

L'orizzonte temporale dopo la Legge di Bilancio 2021

L'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito fornendo dei chiarimenti aggiornati alle ultime modifiche apportate al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

In particolare, dopo aver ricordato i presupposti normativi previsti dal Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 è stato modificato l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus. Con specifico riferimento ai condomini è stato previsto che il superbonus possa essere utilizzato:

  • fino al 30 giugno 2022;
  • fino al 31 dicembre 2022, nel caso alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

con la quota 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo

Proroga a rischio

Come da noi rilevato anche l'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 che prevede che l'efficacia delle richiamate proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Aspetto non di poco conto!

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Il quesito posto dall'istante fa riferimento alla detrazione del 110% prevista dall'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio (sismabonus 110%) che a sua volta riguarda gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'OPCM n. 3274/2003.

Nel caso in esame, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, occorre verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le "parti comuni" condominiali.

Sulla base della normativa e della prassi in materia possono accedere al Superbonus gli interventi riguardi un elemento strutturale del condominio. Al fine di individuare tali parti comuni interessate dall'agevolazione è necessario far riferimento all'articolo 1117 del codice civile.

Via libera al superbonus per i muri di contenimento "comuni"

Considerato che tale norma ricomprende tra le parti comuni «le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio», ma che tale elencazione non è tassativa, secondo l'Agenzia delle Entrate gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle "parti comuni" interessate dall'agevolazione.

Ne consegue che il Condominio istante in relazione alle spese sostenute per il prospettato intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento, in presenza di ogni altro requisito, potrà accedere al Superbonus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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