Superbonus 110%: comunicazione cessione del credito e sconto in fattura dal 15 ottobre 2020
La parte più importante del Superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio è la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura
Superbonus 110%: la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha fatto entrare nel vivo le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per l'efficienza energetica (Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
Come chiarito dalla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, il Decreto Rilancio ha previsto due tipologie di interventi:
- trainanti - accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110%;
- trainati - devono essere effettuati ad uno degli interventi trainanti per poter fruire del superbonus 110%.
Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti che godono direttamente del superbonus 110% sono:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari (per questa tipologia di intervento è necessario che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e che sia dimostrato miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013.
Effettuato uno dei suddetti interventi, si potrà fruire della detrazione fiscale del 110% anche le spese sostenute per i seguenti interventi trainati:
- efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
Superbonus 110% e detrazioni fiscali edilizia: ok alla cessione del credito e allo sconto in fattura
Uno degli aspetti più importanti introdotti dal decreto Rilancio è la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito al posto della fruizione sia del superbonus 110% che per le altre detrazioni fiscali già esistenti.
L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, con il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847. L’opzione può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Cessione del credito e sconto in fattura: la comunicazione delle opzioni all'Agenzia delle Entrate
Nel caso i soggetti che hanno diritto alle detrazioni optano per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto in fattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione scelta utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.
Come detto, la Comunicazione va inviata all'Agenzia delle Entrate telematicamente a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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