Superbonus 110%: con la cessione del credito detrazione fiscale anche per i soggetti privi di capienza fiscale

Due risposte dell'Agenzia delle Entrate chiariscono se un soggetto privo di capienza fiscale può accedere alla detrazione fiscale del 110% c.d. superbonus

di Redazione tecnica - 18/12/2020

Una persona fisica non residente in Italia e comunque priva di "capienza fiscale" può fruire della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) per i lavori edili ammessi dall'art. 119 del Decreto Rilancio?

Superbonus 110% e cessione del credito: nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

È una domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con due risposte (la n. 601/2020 e n. 602/2020 del 17 dicembre) che rispondono a due distinte domande:

  • può accedere al superbonus una persona fisica residente all'estero, proprietario in Italia esclusivamente di una abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi alla agevolazione?
  • può accedere al superbonus un cittadino iscritto all'AIRE da 16 anni e fiscalmente residente in Svizzera, proprietario unica di un immobile unifamiliare registrato al catasto, per il quale paga regolarmente le tasse in Italia, che intende ristrutturare mediante l'esecuzione di lavori ammessi dall'art. 119 del Decreto Rilancio?

Superbonus 110%: tutte le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Due nuove domande che hanno in comune la stessa risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate e che si aggiungono ai tanti interventi degli ultimi mesi, che riportiamo di seguito:

Superbonus 110% e cessione del credito

Rispondendo separatamente alle due istanze, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che tra i destinatari ammessi alla detrazione fiscale del 110% sono individuate "le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e che l'agevolazione "riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati".

In linea generale trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato direttamente dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Ma l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Nel caso di specie, l'Istante, pur non producendo in Italia redditi da lavoro, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto,allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata