Superbonus 110% e Decreto Agosto/Rilancio 2: i problemi del legislatore e di chi deve applicare le nuove regole
Superbonus 110%: problemi operativi con le modifiche apportate all'art. 119 del Decreto Rilancio dal Decreto Agosto/Rilancio 2
Superbonus 110%: il quadro normativo relativo all'applicazione delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ma siamo certi che consenta una serena operatività da parte di chi le regole dovrà applicarle e verificarle?
Il modus operandi del Legislatore
È una domanda che mi pongo spesso, soprattutto alla luce del modus operativo scelto dal nostro legislatore negli ultimi anni in cui si è preferito l'utilizzo del Decreto Legge alla classica attività parlamentare che negli anni non si è dimostrata all'altezza dei tempi che cambiano velocemente. Ma (perché c'è sempre un ma in questi discorsi) c'è da considerare che il Decreto Legge dovrebbe essere un provvedimento d'urgenza dai contenuti omogenei e nella pratica ormai è chiaro che i suoi contenuti sono spesso diversificati e spesso vanno a toccare materie "strutturali" che di urgente non hanno proprio nulla.
Superbonus 110%: comparto edile ingessato per 4 mesi
Ma andiamo con ordine, a maggio il Decreto Rilancio ha introdotto in Italia uno strumento fiscale straordinario, il superbonus 110%, con il duplice obiettivo di rilanciare la spesa e migliorare l'efficienza energetica e strutturale del patrimonio immobiliare. Peccato che dalla pubblicazione del D.L. n. 34/2020 il comparto edile sia rimasto ingessato dietro questa "chimera" per 139 giorni dalla Decreto Legge e 79 giorni dalla legge di conversione. Un tempo decisamente troppo lungo.
Oggi il quadro normativo è completo ma (perché anche qui purtroppo c'è sempre un ma) non esente da grossolani errori del legislatore che con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato Rilancio 2) è intervenuto sul Decreto Rilancio ed in particolare sull'art. 119 relativo alle detrazioni fiscali del 110%.
Superbonus 110%: le modifiche apportate dal Decreto Agosto/Rilancio 2
Abbiamo già avuto modo di definire le principali modifiche alla disciplina prevista per il superbonus, che riassumiamo brevemente di seguito:
- l'art. art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3 quater inserisce all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 1-bis: "Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva";
- l'art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3 quinquies del Decreto Agosto/Rilancio 2 inserisce all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 13-ter: "Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi";
- l'art. 57 - bis (Modifiche all’articolo
119 del decreto-legge n. 34 del 2020), comma 1 del
Decreto Agosto/Rilancio 2 inserisce all'art.
119 del D.L. n. 34/2020 i seguenti:
- comma 1 -bis "Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";
- comma 4 -ter "I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".
- l'art. 63 (Semplificazione procedimenti assemblee condominiali), comma 1 del Decreto Agosto/Rilancio 2 inserisce all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 9 -bis "Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio";
- l'art. 80 (Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura), comma 6 del Decreto Agosto/Rilancio 2 modifica il comma 15-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 sostituendo alle parole "appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" le seguenti "appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico".
Ai più attenti non sarà sfuggito che l'art. 51 e l'art. 57-bis introducono all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 due comma 1-bis diversi con la conseguenza che è impossibile redigere un testo coordinato dell'art. 119 stesso e si dovrà attendere un'errata corrige.
Superbonus 110%: possibili le assemblee condominiali in videoconferenza
Ricordiamo, infine, l'inserimento dopo il comma 5 dell'art. 66 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", del seguente comma: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
#unpensieropositivo.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
IL NOTIZIOMETRO