Superbonus 110% e cessione del credito: chiarimenti sul visto di conformità
L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul visto di conformità necessario per la cessione del credito maturato per le detrazioni fiscali del 110%
Un consulente del lavoro, in quanto soggetto abilitato, può rilasciare il visto di conformità necessario per la cessione del credito da superbonus 110%, nel caso che credito fiscale sia il suo?
La cessione del credito e il visto di conformità
Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 61 del 28 gennaio 2021 che entra nel merito del rilascio del visto di conformità che i contribuenti devono produrre per esercitare l'opzione di cessione del credito prevista dall'art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede, infatti, che i contribuenti che eseguono un intervento edilizio che accede alle detrazioni fiscali del 110% possano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative di tali opzioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, precisando che le stesse devono essere effettuate in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Pertanto, per gli interventi che danno diritto al superbonus, in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, il visto di conformità è rilasciato dai soggetti previsti dalla norma, i quali sono tenuti, nell'ambito dei controlli di finalizzati al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nella risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha già precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
In conclusione, rispondendo al contribuente consulente del lavoro, qualora abbia effettivamente diritto a fruire del superbonus, e sia un professionista abilitato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, potrà applicare autonomamente il visto di conformità previsto dall'articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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