Superbonus 110% e riqualificazione energetica edifici: le spese da portare in detrazione
Superbonus 110%: il Decreto requisiti tecnici definisce nel dettaglio le spese che rientrano nelle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio
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Redazione tecnica -
10/10/2020
Superbonus 110% e spese ammissibili: cosa dice la normativa di rango primario
L'art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio afferma che "rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11".
In particolare:
- il comma 3 è quello relativo alla produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento, necessario per la verifica del doppio salto di miglioramento energetico. L'onorario del professionista che produrrà i due attestati si può, quindi, portare in detrazione al 110% (oppure optare per sconto in fattura o cessione del credito):
- il comma 11 è quello relativo al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, necessario ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, e rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- il comma 13 è, infine, relativo alle spese sostenute per le asseverazioni degli interventi redatte dai tecnici abilitati.
>>Superbonus 110% e spese detraibili: cosa dice il Decreto requisiti tecnici<<
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