Superbonus 110% e sostituzione impianto di riscaldamento: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate sulla sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una termostufa a pellet

di Redazione tecnica - 18/12/2020

La sostituzione di una caldaia a gasolio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore e una termostufa a pellet rientrano tra gli interventi agevolabili con la detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus)?

Superbonus 110% e sostituzione impianto di riscaldamento: nuova domanda all'Agenzia delle Entrate

È la nuova domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 600 del 17 dicembre 2020 ad oggetto "Superbonus - Accesso al Superbonus in caso di sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una "termostufa a pellet"- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

In particolare, l'istante ha rappresentato il caso (molto frequente) di una abitazione (edificio unifamiliare) provvista di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell'abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria da voler sostituire con due impianti diversi:

  • uno "scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria";
  • una "termostufa a pellet" per il riscaldamento dell'abitazione.

Da qui la domanda: l'intervento è agevolabile ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?

Superbonus 110%: tutte le risposte dell'Agenzia delle Entrate

La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate si aggiunge alla copiosa serie di interventi degli ultimi mesi (ultimi dei quali 3 risposte del 17 dicembre 2020) e che riportiamo di seguito:

Superbonus 110% e sostituzione impianto di riscaldamento: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Per rispondere alla nuova domanda, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato quanto previsto dalla norma di rango primario (il decreto Rilancio) e quanto già chiarito con la sua circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 e dalla risoluzione 28 settembre 2020, n. 60 in cui sono già stati forniti numerosi chiarimenti in merito al superbonus 110%.

Come già precisato, il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi trainati):

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio " (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110%, Edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti

L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato la definizione di edificio unifamiliare vista come unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Mentre per accesso autonomo dall'esterno si intende, ai sensi dell'articolo 119, comma 1-bis del decreto Rilancio, che "l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Superbonus 110% e sostituzione impianto di riscaldamento: cosa prevede il decreto Rilancio per gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari indipendenti

L'art. 119, comma 1, lettera c) ricomprende tra gli interventi trainanti ammessi al superbonus quelli per "la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (...) e relativi sistemi di accumulo".

Nel caso rappresentato dall'istante si tratta di sostituzione di una "caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell'abitazione" e "alla produzione di acqua calda sanitaria" con uno "scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria" e una "termostufa a pellet" per il riscaldamento dell'abitazione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti dal Decreto Rilancio, è possibile beneficiare del superbonus in quanto:

  • lo "scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria " rientra tra gli interventi trainanti di cui alla citata lettera c), comma 1, dell'articolo 119;
  • la "termostufa a pellet ", quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell'ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento "trainato" ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 119.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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