Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati di ecobonus
Interventi di riqualificazione energetica che accedono al superbonus 110%: quali sono, requisiti, adempimenti e opzioni alternative alla detrazione
Il nostro Paese è dotato di alcuni strumenti fiscali per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio. Strumenti che spesso si sovrappongono tra di loro creando dubbi applicativi a contribuenti e tecnici che vorrebbero utilizzarli.
Riqualificazione edilizia: le detrazioni fiscali
Con specifico riferimento all'anno 2021, tra le principali detrazioni fiscali che è possibile utilizzare per il settore dell'edilizia vanno annoverate:
- l'ecobonus per la riqualificazione energetica;
- il bonus casa per il recupero del patrimonio edilizio;
- il sismabonus per la riduzione del rischio sismico;
- il bonus facciate per il rifacimento e il recupero delle facciate.
Ma, con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per alcuni specifici interventi.
In particolare, per gli interventi questi interventi, le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (data finale ancora da confermare) possono essere portate in detrazione con una aliquota potenziata al 110%.
In questo approfondimento parleremo specificatamente degli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) a cui è possibile applicare l'aliquota del 110% per la detrazione fiscale.
Superbonus 110%: gli interventi per la riqualificazione energetica
Innanzitutto è bene partire da un preciso distinguo, fondamentale per comprendere la materia. La norma parla di due tipologie di intervento:
- gli interventi trainanti, che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110%;
- gli interventi trainati, che possono accedere al bonus 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno dei primi.
Ciò premesso, definiamo adesso quali sono questi interventi, i requisiti previsti, gli adempimenti e le opzioni alternative alla fruizione diretta delle detrazioni fiscali.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti
La norma definisce tre tipologie di interventi trainanti:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico), compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Superbonus 110%: gli interventi trainati
Nel caso di realizzazione di uno dei suddetti interventi di riqualificazione energetica, i contribuenti possono realizzare anche i seguenti, portando in detrazione le spese al 110%, ma a condizione che la loro realizzazione (e spesa) avvenga all'interno dell'orizzonte temporale previsto per il superbonus e all'interno delle date di inizio e fine lavori degli stessi:
- gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- l'efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Superbonus 110%: i requisiti
Il requisito fondamentale richiesto affinché le spese possano essere portate in detrazione è che dalla realizzazione degli interventi (solo trainanti oppure trainanti+trainati) sia dimostrabile un miglioramento energetico di due classi (doppio salto di classe energetica) o il conseguimento della classe più alta. Doppio salto energetico da dimostrare mediante redazione a cura di un tecnico abilitato dell'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo gli interventi.
Ma non solo. Nel caso di isolamento termico, la norma prevede l'obbligo di utilizzare materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Altra condizione necessaria è che l'edificio dove si vuole intervenire sia provvisto di un impianto di riscaldamento (anche non funzionante).
Superbonus 110%: gli adempimenti
Andiamo adesso agli adempimenti necessari alla fruizione dell'ecobonus 110%. Per gli interventi di riqualificazione energetica, la norma richiede il rispetto dei requisiti minimi definiti dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti minimi ecobonus) e la verifica di congruità delle spese. Requisiti minimi e congruità delle spese devono essere attestata dall'asseverazione di un tecnico abilitato resa sulla base del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni).
Asseverazione da inviare all'Enea attraverso l'apposita piattaforma telematica a cui allegare:
- APE ante operam;
- APE post operam
- Polizza assicurativa con massimale adeguato
- Fatture delle spese sostenute
- Computo metrico
Superbonus 110%: le opzioni alternative alla detrazione diretta
Altro aspetto importante da considerare riguarda la possibilità, per tutta la durata del superbonus, di optare per due opzioni alternative alla detrazione diretta delle spese. Il contribuente, cioè, potrà portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute (in 5 anni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i 4 anni per le spese sostenute nel 2022), oppure optare per:
- lo sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso; con facoltà per i fornitori stessi di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Opzioni che possono essere esercitate a fine lavori oppure per stato di avanzamento lavori (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento).
Superbonus 110%: il visto di conformità
Nel caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, la norma prevede la produzione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Visto di conformità che è rilasciato dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso D.Lgs. n. 241/1997.
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