Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati
Gli interventi trainati di ecobonus possono accedere al superbonus con specifici limiti di spesa, ecco quali sono
Uno degli aspetti che ha catalizzato di più l'attenzione sul superbonus 110% è la possibilità di realizzare gli interventi trainati sui quali però non a tutti sono chiari i relativi limiti di spesa ammissibili.
Superbonus 110%: gli aspetti negativi e positivi della norma
Prima di addentrarci sui limiti di spesa, parliamo degli aspetti positivi della norma. Abbiamo già chiarito più volte cosa non va: la normativa poco chiara, l'orizzonte temporale "risicato" e lo scontro tra quello che si "vorrebbe" fare e lo stato dei fatti del patrimonio edilizio italiano. Soprattutto l'aspetto legato alla conformità urbanistica-edilizia è una delle cause principali che sta bloccando molti lavori.
Tra gli aspetti che, invece, hanno lanciato il suberbonus, oltre chiaramente alla convenienza della detrazione fiscale, abbiamo:
- le possibilità "infinite" (e spesso fuori controllo) relative alla cessione del credito;
- la realizzazione dei cosiddetti interventi trainati alla stessa aliquota degli interventi trainanti.
Superbonus 110%: gli interventi trainati di ecobonus
Soprattutto per quel che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica che hanno accesso all'ecobonus 110%, l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che nel caso congiuntamente alla realizzazione degli interventi trainanti ne siano realizzati altri di efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) o di abbattimento delle barriere architettoniche anche su questi è possibile applicare la detrazione fiscale del 110%.
Entrando nel dettaglio degli interventi trainati di ecobonus, l'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio stabilisce che, nel caso siano realizzati ad uno degli interventi trainanti, possono accedere al superbonus 110% anche:
- gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti;
- gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
È anche previsto che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati, fermi restando i requisiti di cui all'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio (doppio salto di classe energetica).
Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati di ecobonus
Sia nel caso di interventi trainati realizzati congiuntamente a quelli trainanti o quelli realizzati non congiuntamente perché si è in presenza di vincoli, i limiti di spesa vanno calcolati dividendo la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè 1,1.
Spesa massima ammissibile = detrazione massima / 1,1
Entriamo nel dettaglio.
Per la sostituzione di serramenti e infissi, la norma di riferimento prevede un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Nel caso l'intervento sia trainato, la spesa massima ammissibile sarà pari a 60.000 euro diviso 1,1, cioè 54.545 euro.
Stesso calcolo per schermature solari e chiusure oscuranti e per l'installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Anche i questi due casi la relativa detrazione massima è pari a 60.000 euro per cui nel caso di interventi trainati, la spesa massima ammissibile sarà pari 54.545 euro per ognuno dei due.
Per la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l'art. 14, comma 2.bis del D.L. n. 63/2013 prevede una detrazione ammissibile pari 30.000 euro per unità immobiliare. Nel caso di intervento trainato, la spesa massima ammissibile sarà pari a 30.000 euro diviso 1,1, ovvero 27.273 euro.
Per quando concerne, infine, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, l'Agenzia delle Entrate, nella guida sua guida al Superbonus 110% (Febbraio 2021) ha indicato come spesa massima 96.000 euro.
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