Superbonus 110%: i requisiti da indicare nell'asseverazione tecnica per l'Ecobonus 110%
Ecco i requisiti da indicare nell'asseverazione tecnica necessaria per la cessione del credito per i superbonus 110% Ecobonus e Sisma Bonus
Superbonus 110%: oggi l'aula del Senato discuterà l'approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che dovrà necessariamente arrivare entro il 18 luglio 2020.
Decreto Rilancio e Superbonus 110%
Le misure più attese da contribuenti, professionisti, imprese e istituti di credito sono certamente quelle contenute negli articoli 119 e 121 del Titolo VI (Misure fiscali) relativamente alle detrazioni fiscali del 110% previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Misure che oltre alla conversione in legge del D.L. n. 34/2020 necessiteranno di 2 provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che daranno il via alle due opzioni previste al posto delle detrazioni fiscali: sconto in fattura e cessione del credito.
Superbonus110% e asseverazione tecnica
Come previsto dall'art. 119, comma 13 del Decreto Rilancio, al fine di accedere alle detrazioni fiscali, gli interventi dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste, secondo le disposizioni dell'Allegato A al provvedimento che dovrà emanare il MiSE. A tale asseverazione dovrà essere aggiunta, ove applicabile, l'asseverazione contenente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo previsti dal presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio.
Le asseverazioni potranno essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.
Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
Superbonus 110%: i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%
Come previsto dal decreto Rilancio e dal nuovo decreto del MiSE, per accedere al superbonus 110%, gli interventi dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste, secondo quanto riportato all'allegato A al decreto del MiSE stesso.
In particolare, per gli interventi che accedono al c.d. Ecobonus 110% (art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio) le asseverazioni dovranno contenere la dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Superbonus 110%: l'attestato di prestazione energetica (APE)
Gli attestati di prestazione energetica (APE) da redigere pre intervento, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e devono essere predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio necessario per la redazione dell'APE è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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