Superbonus 110%: i requisiti tecnici per gli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio
Superbonus 110%: i requisiti tecnici per gli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio
Superbonus 110%: i requisiti tecnici per gli interventi che accedono al Superecobonus
Per quanto riguarda i requisiti, l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Il Decreto Requisiti tecnici, entrando nel dettaglio, specifica che le asseverazioni previste dall'art. 119, comma 13 del Decreto Rilancio, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).
All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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